Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4181 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24616-2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

USSAI 20, presso lo studio dell’avvocato ELENA MONSELLATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO MONSELLATO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO LECCE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1967/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che:

– M.C. ricorre per cassazione contro la sentenza n. 1967/2015, con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello contro la decisione del Giudice di Pace di Galatina che aveva a sua volta respinto la sua opposizione avverso un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Stradale per eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox (km 155 orari in luogo dei 90 prescritti sul tratto di strada statale ove fu rilevata l’infrazione);

– con un primo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 45 C.d.S., comma 6, nonchè del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 maggio 2005, n. 1123, art. 4 dolendosi del rigetto della censura sulla questione della necessaria taratura del misuratore di velocità e richiama anche la sentenza della Corte costituzionale 113/2015;

– con un secondo motivo lamenta violazione e la falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. e art. 201 C.d.S., commi 1 e 1 bis, nonchè del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2002, n. 168, e dell’art. 142, comma 6 bis, dolendosi del rigetto della censura relativa alla mancata contestazione immediata;

– rilevato che il relatore ha proposto la declaratoria di manifesta infondatezza e che ricorrente ha depositato una memoria;

– considerato preliminarmente che il ricorso per cassazione non risulta notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

considerato che in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (v. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015 Rv. 633916 – 01).

PQM

ordina il rinnovo della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e rinvia a nuovo ruolo per la rimessione alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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