Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4180 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7567-2009 proposto da:

BIOLEAVES SRL, in persona dell’amministratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato CIROTTI VITTORIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MERLO VITTORIO,

CURALLO STEFANO IGOR, giusta procura speciale a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

AGRONATURA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del presidente

del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio

dell’avvocato DE ROSA DANIELA, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento N.R.G. 823/08 del TRIBUNALE di ACQUI TERME,

depositato il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.r.l. Bioleaves ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Acqui Terme, investito dell’opposizione proposta da essa ricorrente avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Agronatura Società Cooperativa Agricola, dopo essersi riservato alla prima udienza di comparizione del 10 febbraio 2009 ha così disposto: “ritenuta la competenza del Tribunale di Acqui Terme ai sensi del combinato disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3 e art. 20 c.p.c., fissa udienza di precisazione delle conclusioni al 7 luglio 2009”.

All’istanza ha resistito con memoria l’intimata.

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…. 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento del tutto privo del carattere di decisione sulla competenza ed avente natura del tutto interlocutoria.

Al riguardo, viene in rilievo il principio di diritto, secondo il quale “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale). (Cass. sez. un. n. 11657 del 2008)”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, tenuto conto che non sono stati formulati rilievi.

3. Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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