Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4180 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4180 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Cron.

SENTENZA

L(Ag°

Rep.

sul ricorso 17700-2009 proposto da:
Ud. 04/12/2013

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MARINO DOMENICA DI
• –

PU

MARINO

DOMENICA

&

C.

S.N.C.

E

DEI

SOCI
(›s2_

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI MARINO DOMENICA,
INGRASSIA ANDREA, INGRASSIA GIOVAN BATTISTA, COSTA
NICOLA, MILITELLO VINCENZO (C.F. 03734170826), in
2013
1914

persona del Curatore avv. GAETANO SANGIORGI,

Jo-

Data pubblicazione: 21/02/2014

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oW-ct. A3M2705
v.
Cf.rviack

k

tt2404;1/4

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE
ARTI 8, presso l’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SANGIORGI

1

GAETANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MARINO DOMENICA & C. S.N.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, MARINO DOMENICA (C.F.

qualità di soci illimitatamente responsabili,
elettivamente domiciliati in ROMA, Via ANIENE 14,
presso l’avvocato IANNETTONE DANIELA (C/0 STUDIO
SCIUME’ ED ASSOCIATI), rappresentati e difesi
dall’avvocato BRANCATO ANGELO, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrenti contro

INGRASSIA ANDREA, COSTA NICOLA, MILITELLO VINCENZO,
ROYAL FRUIT S.R.L., AGROSERVICE DI TOSI R.& C.
S.A.S., SOC.COOP. SANTA LUCIA;
– intimati –

Nonché da:

MRNDNC30L56G273G), INGRASSIA GIOVAN BATTISTA, nella

ROYAL FRUIT DI OREFICE BARTOLOMEO & F.LLI S.R.L.
(C.E./P.I.

03487920829),

rappresentante

pro

in persona del legale
tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, Via PROPERZIO 5, presso gli
avvocati PASCALE ANTONIO, MUSIO ANNA, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIUSEPPE DE PASCALE, LAINO

2

FRANCESCO,

giusta

procura

a

margine

del

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MARINO DOMENICA, INGRASSIA ANDREA, INGRASSIA GIOVAN

AGROSERVICE DI TOSI R. & C. S.A.S., SANTA LUCIA
SOC. COOP., CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MARINO
DOMENICA DI MARINO DOMENICA & C. S.N.C., MARINO
DOMENICA DI MARINO DOMENICA & C. S.N.C.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1148/2009 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso
per l’inammissibilità in via principale, in

BATTISTA, COSTA NICOLA, MILITELLO VINCENZO,

subordine rigetto di entrambi i ricorsi.

3

Svolgimento del processo
Con sentenza 30 aprile- 30 giugno 2009, la Corte d’appello
di Palermo, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Palermo, in data 13/4-19/7/2005, appellata

dai soci Marino Domenica, Ingrassia Giovan Battista e
Ingrassia Andrea, nonché in via incidentale da Militello
Vincenzo e Costa Nicola, ha revocato il fallimento della
Marino Domenica e C. s.n.c. e dei soci illimitatamente
responsabili Marino Domenica, Ingrassia Andrea, Ingrassia
Giovan Battista e Costa Nicola(o Nicolò), compensando
integralmente le spese di lite tra le parti.
La Corte del merito ha rilevato che risultava pacifico in
atti che dell’anticipazione dell’udienza davanti al
Giudice delegato dal 16 al 6 novembre 2001, disposta con
provvedimento del 2/3 novembre 2001(giacchè il fallimento
non sarebbe stato più pronunciabile decorso l’anno dalla
cancellazione dal registro delle imprese, ovvero dopo il 7
novembre 2001), non era stata data comunicazione né alla
società né ai soci che erano comparsi all’udienza del 2
novembre 2001, Marino Domenica ed Ingrassia Andrea, che
avevano eccepito l’incompletezza del contraddittorio per
mancata citazione degli altri soci, senza difendersi nel
merito.
Né era condivisibile l’assunto della Curatela, che erano
tenuti la società ed i soci ritualmente convocati, Marino
4

ed Ingrassia Andrea, a seguire gli ulteriori sviluppi
della procedura, richiamando la pronuncia del S.C.
17185/2003, ed osservando che nel caso, la violazione del
diritto di difesa era ancora più evidente, avendo il
debitore la certezza della data di rinvio, poi anticipata

Ne

consegue,

conclude

la

Corte

senza comunicazione.
territoriale,

l’annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento
della società, da cui la revoca del fallimento della
stessa, con l’assorbimento di ogni altra questione
relativa al fallimento dei singoli soci, che viene così
meno.
Avverso detta pronuncia ricorre il Fallimento, sulla base
di due motivi.
Si difendono con separati controricorsi la società ed i
soci Marino ed Ingrassia Giovan Battista, nonché Royal
Fruit s.r.1., che propone ricorso incidentale, affidato a
due motivi.
Il Fallimento ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo del ricorso principale, il
Fallimento si duole dell’insufficiente motivazione in
relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio,
ex art. 360 n.5 c.p.c.
Il Fallimento deduce che, su ricorso della Agroservice
s.a.s., erano stati ritualmente convocati all’udienza del
5

28 settembre 2001, solo la società debitrice e Marino
Domenica; che con provvedimento reso fuori d’udienza,
veniva fissata nuova udienza al 2 novembre, rilevando il
Tribunale che non era stata data comunicazione della
convocazione ai soci Ingrassia, Andrea e Giovan Battista,

Costa e Militello; che all’udienza del 2 novembre,
partecipava la sola Marino, anche per la società, ed il
difensore di dette parti depositava memoria e chiedeva un
rinvio, stante l’ omessa comunicazione al solo Costa; il
Giudice

delegato

rinviava

al

16

novembre;

con

provvedimento depositato il 3 novembre, il Tribunale
revocava il provvedimento del Giudice delegato e fissava
la nuova convocazione del solo Costa per il 6 novembre, ed
il 7 novembre 2001, veniva dichiarato il fallimento.
Il Fallimento addebita alla Corte del merito di non avere
acquisito il fascicolo prefallimentare, basandosi solo sui
semplici assunti delle parti interessate, e di avere
omesso di chiarire, e dato per scontato che anche per
coloro che erano stati ritualmente convocati o che
addirittura si erano già difesi(Marino e la società),
fosse necessaria la partecipazione all’udienza che era
stata fissata solo per la convocazione del Costa.
1.2.- Col secondo motivo, il Fallimento denuncia vizio di
violazione

e

rilevando che

falsa

applicazione

dell’art.15

1.f.,

non è necessario che ciascun soggetto

partecipi a tutte le successive udienze, e l’udienza del
6

16 novembre, poi anticipata, era stata fissata solo per
l’audizione del Costa; che la società e la Marino,
spiegando le proprie difese, avevano esaurito il proprio
intervento,

e gli Ingrassia avevano rinunciato a

difendersi; nè la procedura scelta dal Tribunale può

generare la fattispecie di litisconsorzio necessario.
2.1.- Col primo motivo del ricorso incidentale, la Royal
Fruit denuncia il vizio di omessa o insufficiente
motivazione, per non corrispondere le circostanze indicate
dalla Corte del merito ai fatti, non avendo considerato la
corretta convocazione della società, che all’udienza del 2
novembre aveva anche depositato memoria, e dei soci,
mentre la convocazione per l’udienza del 6 novembre era
stata disposta solo per il Costa.
2.2.- Col secondo motivo, la ricorrente incidentale
denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione
dell’art.15 1.f., ribadendo che la notifica dell’ordinanza
collegiale del 3 ottobre è stata eseguita alla società ed
ai soci, salvo che al Costa, e per questo motivo, il
Tribunale aveva anticipato l’udienza del 16 novembre al 6
novembre, al fine di convocare ed ascoltare il solo Costa.
3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, sono stati
già riuniti, ex art.335 c.p.c.; i due ricorsi presentano
due motivi sostanzialmente sovrapponibili, che pertanto
verranno esaminati congiuntamente.

7

3.2.- Il primo motivo del ricorso principale e del ricorso
incidentale è inammissibile.
Già in tesi, infatti, la doglianza è inammissibilmente
articolata sotto il profilo del vizio di motivazione,
mentre, trattandosi di vizio in tesi procedurale, lo

stesso non può configurare vizio motivazionale, essendo il
Giudice di legittimità anche giudice del fatto, in
53t
relazione ai vizi procedurali.
In ogni caso, andrebbe evidenziata la carenza del momento
di sintesi, omologo del quesito di diritto.
Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui
all’art.366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006,
art.6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla 1.
69/2009, art. 47, ed applicabile ai ricorsi proposti
avverso sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4
luglio 2009 (art. 58,5 ° comma, 1.69/2009) e quindi anche
nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata
pubblicata il 30 giugno 2009.
Orbene, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa
Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale
formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ fermissima nel
ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso
previsto dall’art. 360 c.p.c. n. 5 allorche’, cioe’, il
ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un
vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo
deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara
8

indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione:
cio’ importa in particolare che la relativa censura deve

contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1
ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo, ancora,

e’

incontroverso che non e’

sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del
motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo,
atteso che e’ indispensabile che sia indicato in una
parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’
specificamente e riassuntivamente destinata, e che
consenta al giudice di valutare immediatamente
l’ammissibilita’ del ricorso (in termini, tra le tante, le
pronunce 8897/2008, 8555/2010, 5794/2010).
3.3.- Il secondo motivo del ricorso principale e del
ricorso incidentale è infondato.
Il Fallimento e la ricorrente incidentale hanno dedotto in

k

fatto che l’udienza anticipata dal 16 al 6 novembre
sarebbe stata fissata solo per l’audizione del Costa
Nicola, mentre la società e la socia Marino, ritualmente
9

convocati, avevano già esercitato la propria difesa, di

talchè non era necessario che fossero tenute al corrente
della procedura, essendo

esse piuttosto onerate di

seguire l’iter procedimentale; e gli Ingrassia,
rinunciando a partecipare all’udienza del 2 novembre 2001,

seppur convocati, avevano rinunciato a difendersi, per cui
non potevano nutrire alcun legittimo affidamento in
relazione ad udienze successive.
La deduzione di fondo, sulla quale si articolano i due
motivi è peraltro priva del necessario riferimento
documentale, essendosi limitati il ricorrente principale e
la ricorrente incidentale ad indicare che nel
provvedimento del 2/3 novembre 2011, era stata fissata
a

l’udienza anticipata al

6 novembre,

soltanto per

. l’audizione del Costa, senza ottemperare né al disposto di
cui all’art.366 n.6 c.p.c., né a quanto prescritto
dall’art. 369 n.4 c.p.c.
Le parti infatti si sono limitate a far valere quello che,
in tesi, sarebbe stato il contenuto del provvedimento
indicato, facendo carico alla Corte del merito
dell’acquisizione del fascicolo prefallimentare, mentre le
stesse, quali ricorrenti, sono onerate della “specifica
indicazione degli atti processuali, dei documenti_sui
quali il ricorso si fonda”, ai sensi dell’art.366 n.6
c.p.c., che, nell’interpretazione delle Sezioni unite,
comporta l’indicazione della sede processuale ove è
10

rinvenibile il documento (vedi la pronuncia 7161/2010, e

conformi le successive, rese a sezioni semplici,17602/2011
e 12472013);

ed infatti,

in tema di ricorso per

cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, c. p. c.,
novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’

indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige
che sia specificato in quale sede processuale il documento
risulti

prodotto;

tale

prescrizione

va

correlata

all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art.
369, secondo comma, n. 4 c. p. c., per cui deve ritenersi,
in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia
stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso
.

ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la

.

produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi
che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il
documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato
prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte,
mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel
fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se
cautelativamente si rivela opportuna la produzione del
documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c. p.
c., per il caso in cui la controparte non si costituisca
in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il
fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si
tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito,

A
11

relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità
del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento
attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la
fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della
possibilità di produrlo, mediante la produzione del

documento, previa individuazione e indicazione della
produzione stessa nell’ambito del ricorso.
Ne consegue che non può valutarsi la fattispecie
specificamente ipotizzata dal Fallimento e dalla Royal
Fruit, al fine di verificare la violazione dell’art.15
1.f. da parte della Corte del merito.

Ciò posto, vanno valutati i fatti come risultanti in atti
nella loro essenzialità, limitando detto esame al solo
profilo relativo alla posizione della società Marino, che
ha costituito il fulcro della decisione impugnata (e resta
pertanto irrilevante la discrasia tra la ricostruzione
della sentenza, secondo la quale all’udienza del 2
novembre era comparso anche Ingrassia Andrea, e quella dei
ricorrenti, che nega detta partecipazione).

A riguardo, deve concludersi per la corretta applicazione
dell’art.15 1.f. da parte della Corte del merito, atteso
che è stato leso il diritto di difesa della società, che
aveva la certezza della data di rinvio dell’udienza di
convocazione ex art.15 1.f., successivamente anticipata

senza che alla stessa venisse effettuata la dovuta
12

comunicazione, da cui è conseguito il risultato, del tutto

abnorme, della dichiarazione di fallimento ancora prima
dell’udienza di convocazione del debitore.
_

,

4.1. Vanno conseguentemente respinti i ricorsi, principale
ed incidentale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del
Fallimento e della Royal Fruit.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso
incidentale; condanna il Fallimento e la Royal Fruit
s.r.l. in solido alle spese del presente giudizio,
e

liquidate in euro 4000,00, oltre euro 200,00 per esborsi;

oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013

Il Consigliere est.

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