Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4180 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. I, 21/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24709-2008 proposto da:

G.L., G.R., G.E., tutti in

proprio e nella qualità di eredi di B.M.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 88, presso l’avvocato

PAUSELLI CARLA, rappresentati e difesi dall’avvocato PETRELLA

VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/11/2007, n. 50984/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, G.L., R., E., in proprio e quali eredi di B.M.L., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma 23-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 11.520,00; procedimento presupposto: 1^ grado, giugno 1987 – settembre 2001; 2^ grado maggio 2002 – settembre 2005; durata ragionevole: 5 anni. Va invece accolto il motivo relativo alle spese di giudizio, liquidati dal Giudice a quo in misura inferiore ai minimi (dovranno essere aumentate in relazione alla presenza di più parti, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4). Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che determina nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 840,00 per diritti, (600,00 + 120,00 + 120,00) ed Euro 960,00 per onorari (700,00 + 130,00 + 130,00), oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 1.260,00 per onorari (900,00 + 180,00 + 180,00) ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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