Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4180 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 17/02/2021), n.4180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18534/2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO BONOTTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROBERTO RESTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/03/2018 R.G.N.; 111/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato MARCELLO BONOTTO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 9.4.2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da P.R. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto di pagare i contributi previdenziali ritenuti dovuti sul presupposto che l’ammontare da corrispondere alla Gestione commercianti dovesse essere commisurato non soltanto sul reddito percepito quale amministratore e legale rappresentante della R.P. s.r.l., ma altresì al reddito percepito quale socio di capitale in altre società.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che i redditi di capitale percepiti in quanto socio non lavoratore non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura. P.R. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, recante conversione in legge del D.L. n. 384 del 1992, in connessione con la L. n. 233 del 1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente quale socio non lavoratore di altra società (denominata Villaggio La Pizzuta s.r.l.) non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era stato provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, chiamata a chiarire se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa, ha già affermato che l’inclusione nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020).

Tale conclusione reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, non ostandovi il rilievo secondo cui, così interpretata la normativa di riferimento, si determinerebbe, a seguito della scelta legislativa di assoggettare all’iscrizione nella Gestione commercianti i soci di società a responsabilità limitata (L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, lett. b), così come sostituito della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203), una violazione del principio di parità di trattamento tra soci di società a responsabilità limitata, a seconda che rientrino nell’ambito della previsione della disposizione ult. cit. oppure in quello della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, dal momento che la cit. L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, nel dettare i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, postula pur sempre che costoro “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (così la lett. c) della disposizione ult. cit.) e dunque conferma che il presupposto per l’iscrizione (e per l’assoggettamento a contribuzione della quota di utili spettante al socio) consiste indefettibilmente nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010, l’assicurazione obbligatoria non intende infatti proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nell’ambito dell’impresa (nel senso chiarito da Cass. n. 4440 del 2017 e succ. conf.), di talchè eventuali disposizioni recanti ampliamenti dell’imponibile contributivo (quale quella indubbiamente costituita dalla L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, con riguardo alla totalità dei redditi d’impresa) debbono essere interpretate in coerenza con la ratio di fondo dell’istituto.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

 

 

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