Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 418 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 13/01/2021), n.418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2593-2019 proposto da:

RELEASE SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CAMOSCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TORINO, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 49, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIETTA ROSA MELIDORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1034/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Piemonte, decidendo due ricorsi in appello proposti dalla società Release s.p.a. contro due pronunzie rese dalla CTP di Torino, riuniti i ricorsi, li rigettava confermando le due pronunzie di primo grado che avevano ritenuto la legittimità di un avviso di accertamento relativo a IMU su immobili concessi in leasing sulla base di contratti risolti per gli anni 2012, 2013 e 2014, ritenendo altresì legittimo il diniego d’istanza di rimborso relativa ai tributi proposta dalla stessa contribuente e l’avviso di accertamento. Secondo la CTR il tributo IMU era dovuto dalla proprietaria in presenza di un contratto di leasing risolto anticipatamente.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il Comune di Torino si è costituito con controricorso.

La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, rilevando che l’assenza del possesso del bene impediva di attribuire ad essa proprietaria l’onere correlato all’IMU.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, questa Corte ha già avito modo di affermare che in tema di imposta municipale unica (i.m.u.) del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua, nella locazione finanziaria, il locatario come soggetto passivo dell’imposta, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che la società di leasing – locatrice – ritorna ad essere il soggetto passivo, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore – cfr. Cass. n. 13793/2019 -. In quella circostanza si è specificamente ritenuto che “la cessazione dello status di soggetto passivo Imu viene chiaramente individuate dalla norma primaria di imposta e per l’effetto il locatario finanziario non si apprezza più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell’Imu, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell’ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto.” Si è parimenti aggiunto, nella medesima circostanza, che “non appare pertinente il richiamo operato dal Giudice del gravame alla normativa della Tasi non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa.”

In sintonia con tale precedente si è successivamente affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente – cfr. Cass. n. 29973/2019 -.

Sulla base di questi principi che vanno sicuramente condivisi, il ricorso proposto dalla società contribuente è destituito di fondamento, essendosi il giudice di appello agli stessi pienamente uniformato, controvertendosi in materia di IMU relativa ad annualità d’imposta successive alla risoluzione dei contratti di leasing. Pertanto legittimamente il giudice di appello ha ritenuto la società concedente dei contratti di leasing risolti responsabile per il pagamento dell’IMU.

La formazione recente di una giurisprudenza di legittimità in materia giustifica la compensazione delle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

 

 

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