Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 418 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.11/01/2017),  n. 418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 12841 del ruolo generale dell’anno

2014 proposto da:

SAVI-TEX S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico, legale rappresentante pro tempore, S.A.

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli

avvocati Gian Luca F. Lomi (C.F.: LMOGLC62L15G713B) e Claudio Iovane

(C.F.: VNICLD60S13L628D);

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

generale F.G. rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del controricorso, dagli avvocati Riccardo Rossotto (C.F.:

RSSRCR53T30L219T) e Maurizio Corain (C.F.: CRNMRZ66R07H501X);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n.

6633/2013, depositata in data 12 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Claudio Iovane, per la società ricorrente;

l’avvocato Fausto Tarsitano, per delega dell’avvocato Maurizio

Corain, per la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Alleanza Toro S.p.A. (oggi incorporata in Generali Italia S.p.A.) ottenne decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 4.929,09 nei confronti della Savi-Tex S.r.l., quale premio per una polizza assicurativa. L’opposizione della società ingiunta – che sosteneva di avere operato valido recesso dal contratto – fu rigettata dal Giudice di Pace di Torino.

Il Tribunale di Torino ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Savi-Tex S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa il riconoscimento da parte di Generali Italia S.p.A. della data del 01/10/2009 quale momento di operatività del recesso manifestato da Savi-Tex S.r.l. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

I primi due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

La corte di appello ha proceduto all’interpretazione della dichiarazione di recesso dal contratto comunicata dalla società assicurata, valutando gli elementi di prova acquisiti agli atti, ed ha ritenuto prevalente il suo chiarissimo tenore letterale rispetto agli altri elementi in senso contrario richiamati dalla ricorrente, di cui ha in verità pur tenuto conto, dandone atto nella motivazione.

In particolare, dal complesso della motivazione si desume chiaramente che secondo i giudici di merito l’espressa indicazione dell’operatività del recesso a partire dal 1 ottobre 2010 non poteva considerarsi frutto di un errore materiale facilmente riconoscibile, tanto da aver dato luogo ad un riconoscimento, da parte della compagnia, della effettiva volontà dell’assicurata di recedere invece dal contratto già a decorrere dal 1 ottobre 2009, onde la dichiarazione andava interpretata in senso letterale, non sussistendo sufficienti elementi per giungere a diversa conclusione.

Il risultato di tale attività interpretativa non è censurabile in sede di legittimità.

In particolare, la circostanza che la ricorrente assume non presa in esame (e cioè l’indicazione della data di scadenza della polizza contenuta nell’oggetto di una comunicazione effettuata dalla compagnia assicuratrice) non costituisce un fatto decisivo, ma solo uno dei vari elementi probatori da essa invocati a sostegno di una determinata interpretazione del contenuto della sua dichiarazione di recesso dal contratto di assicurazione, e cioè a sostegno di una diversa valutazione in fatto rispetto a quella espressa dal giudice di merito.

Non vi era alcun obbligo per i giudici di merito di dare conto espressamente, nella motivazione, del mancato riconoscimento del rilievo decisivo dell’elemento di prova richiamato dalla ricorrente, risultando comunque presi in considerazione i fatti storici principali effettivamente rilevanti ai fini della decisione sulla questione controversa, e sussistendo sul punto motivazione non apparente e non insanabilmente contraddittoria, come tale non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass. 27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324). La effettiva sostanza delle censure avanzate dalla società ricorrente è dunque quella di una contestazione degli accertamenti di fatto operati dai giudici di merito, mediante la richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, che non è ammissibile in sede di legittimità.

2. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “omesso esame circa i fatti costituenti gli ulteriori motivi di appello dichiarati assorbiti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La società ricorrente ripropone i motivi di gravame dichiarati assorbiti nella decisione impugnata, sul presupposto della fondatezza dei primi due motivi di ricorso.

Il motivo in esame risulta di conseguenza anch’esso inammissibile, in conseguenza del mancato accoglimento dei primi due.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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