Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 418 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 418 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6857 del R.G. anno 2013

Cdc 19.11.2013

proposto da:
SENNOUR Mohammed domiciliato in ROMA,

via A.Caroncini 51

presso l’avv. Corrado Scivoletto con l’avv. Gaetano Bosco del Foro
di Milano che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
ricorrente –

contro
intimato –

Ministero dell’Interno

avverso il decreto in data 20.08.2012 della Corte di Appello di Milano
; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 19.11.2013 dal
Cons. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Dott.Immacolata Zeno.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda, e proposto il rigetto del ricorso, nel
senso :
CHE il cittadino della Algeria Mohammed SENNOUR impugnò innanzi
al Tribunale di Milano la revoca 20.10.2010 della sua carta di soggiorno
rilasciatagli in relazione al suo coniugio in data 30.11. 2006 con cittadina italiana, revoca adottata dal Prefetto di Lecco, ma il Tribunale, traendo valutazioni di elevata pericolosità dalle condanne numerosissime, dalle denunzie, dalle 16 diverse generalità fornite nei controlli e dalla vani-

1

unt

Data pubblicazione: 10/01/2014

ficazione della sua posizione di coniuge e padre, respinse il reclamo ; La
Corte di Milano con motivato decreto 20.08.2012 ha rigettato il reclamo del Sennour argomentando del pari per la sussistenza di dette ragioni ostative;
CHE per la cassazione di tale decisione Mohammed Sennour ha proposto ricorso 22.2.2013 denunziando la violazione di legge e la sommarietà di argomentazioni vizianti la decisione dell’appello; non ha proposto
controricorso la intimata Amministrazione dell’Interno;

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di fermo dissenso
dalla proposta di cui alla relazione e diretta ad evidenziare
l’inadeguetezza del quadro probatorio valutato rispetto alla particolare
severità della condizione legittimante l’espulsione, e cioè la pericolosità
per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
A criterio del Collegio appare evidente la totale infondatezza del ricorso, posto che la Corte di merito, rettamente individuate le norme applicabili ( l’art. 4 c. 3 del T.U. ) e fatto omaggio al più recente indirizzo
di questa Corte per il quale la valutazione di ostatività al rinnovo del
permesso per coesione familiare non è da ritenersi frutto di alcun automatismo ma deve essere correlata alla grave ed attuale pericolosità del
richiedente (Cass. 8795 e 19957 del 2011), ha mostrato piena consapevolezza del limite del suo sindacato.
Ed infatti, è stato affermato ed anche di recente ribadito (cfr. Cass.
20719 del 2011 – massima) che:
Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all’art. 19,
secondo comma, lettera c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se
ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, primo comma, del
d.lgs. cit., consistenti in “motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato” ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di
rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito, non essendo
sufficiente, a tal fine, – e come nella specie – invocare i precedenti penali
(tra l’altro risalenti nel tempo ed anteriori al rilascio del permesso di
soggiorno) e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di
fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a
base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario
(ex art. 20 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30), ma non le più restrittive
condizioni previste nel citato art. 13.
(cfr. da ultimo Cass. 11466 e 12071 del 2013);
Ebbene di tale principio di diritto la Corte di Milano ha fatto ragionevole, motivata e non illogica applicazione enumerando i numerosissimi
precedenti penali e la pendenza di altri procedimenti, valutando la gravità dei fatti e la esistenza di indici di una vanificazione della posizione
2

OSSERVA

familiare dell’interessato , e da essi traendo conclusioni complete e logiche
Il ricorso, e del pari la citata memoria, oltre ad enumerare contraddizioni inesistenti, lungi dall’addurre fatti che vanifichino la logica stringente della valutazione (facente capo alla storia criminale del Sennour
segnata da 35 condanne, 11 denunzie e 16 episodi di false generalità),
adduce elementi del passato lavorativo e sociale e accampa considerazioni tese a minimizzare i precedenti penali del Sennour, gli uni e le altre

Si rigetta il gravame senza che sia luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il 19.11.2013.

non esaminabili in sede di legittimità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA