Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41794 del 28/12/2021

Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 28/12/2021), n.41794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2279/2021 rg. proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Simona Lonterni, in Torino, Via Principi d’Acaja 57; da questa

rappresentato e difeso in giudizio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Torino, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende ex lege;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

23/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. D.M., n. in (OMISSIS), propone tre motivi di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Torino ha confermato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Torino il 13.2.20 ex art. 13, comma 2, lett. b) TUI.

Il Giudice di Pace, in particolare, ha osservato che:

l’espulsione, atto dovuto e non discrezionale, era basata sul fatto che il Questore di Torino, con provvedimento del 23.12.2019, aveva negato il permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari;

quest’ultimo diniego si era basato sia su due sentenze penali di condanna per tentato omicidio e violazione legge stupefacenti (con applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86), sia su una valutazione specifica della personalità del prevenuto, ritenuto di indole particolarmente violenta e radicato nel contesto criminale, tanto da reputarsi prevalente l’interesse dello Stato alla sicurezza pubblica sull’interesse del singolo all’unità familiare;

non risultava alcuna volontà di integrazione sociale né attività lavorativa, con conseguente condivisione di quanto già rilevato dalla Questura nel menzionato diniego di permesso di soggiorno.

Resiste con controricorso la Prefettura UTG di Torino.

Osserva in particolare la Prefettura di Torino che:

l’espulsione conseguiva al rigetto dell’istanza di conversione di un precedente permesso di soggiorno scaduto in un nuovo permesso per ragioni di famiglia, sicché il Giudice di Pace bene aveva fatto ad esaminare incidentalmente la legittimità del diniego di conversione;

la sola irregolarità della presenza sul territorio nazionale rendeva dovuta, e non discrezionale, l’espulsione dello straniero;

il richiedente si era reso autore di gravi delitti e, privo di attività lavorativa, non aveva denotato reale volontà di integrazione;

la valutazione dell’indole criminale e della pericolosità sociale era già stata compiuta dalla PA nel dicembre 2019 (in sede di rigetto della conversione) e ben poteva essere ritenuta prevalente sulle esigenze di unità e coesione familiare, come anche stabilito da Cass. SSUU n. 21799/10 e Sent. CEDU 7.7.20 n. 634 in ric n. 62130/15.

Il ricorrente ha depositato memoria per confutare il controricorso, con produzione altresì di documenti lavorativi del ricorrente stesso e della moglie.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – error in procedendo. Per avere il Giudice di Pace confermato l’espulsione per ragioni in realtà concernenti il diniego di rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore; così facendo, il Giudice di Pace era fuoriuscito dalla sua competenza ed era andato oltre lo stesso Prefetto, il quale aveva disposto l’espulsione per la mancanza di permesso di soggiorno (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b)), e non per i precedenti penali e la pericolosità sociale del prevenuto (lett. c) art. cit.).

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Diversamente da quanto sostenuto nella doglianza, il Giudice di Pace non ha affatto arbitrariamente “mutato” il titolo dell’espulsione, la quale venne disposta in sede amministrativa, ed è stata confermata in sede giurisdizionale, per l’unica, inequivoca e collimante ragione della mancanza di permesso di soggiorno (D.Lgs. n. 286 del 1998 cit., art. 13, comma 2, lett. b)), a sua volta conseguente al diniego amministrativo di conversione di precedente permesso di soggiorno scaduto.

Nella motivazione del provvedimento impugnato (pagg. 1, 2) il giudice di pace rende espressamente atto di questa circostanza, aggiungendo anzi che:

– in questa situazione, appunto di mancato rilascio di permesso di soggiorno da parte del Questore, l’espulsione concretava “atto dovuto, non discrezionale, al sorgere della situazione di irregolarità dello straniero sul territorio nazionale”;

– non era compito “di questo giudice sovrapporsi nella valutazione delle ragioni che hanno condotto la Questura di Torino al rifiuto del permesso di soggiorno, che troveranno eventualmente decisione nella sede giurisdizionale amministrativa (…)”.

E’ pur vero che dopo queste considerazioni il giudice di pace si sofferma anche sulla ritenuta fondatezza delle ragioni che avevano ispirato il diniego di conversione del pregresso permesso di soggiorno, essenzialmente riconducibili alla negatività di una situazione personale, motivata nel provvedimento amministrativo, segnata da gravi precedenti penali e dalla mancanza di una reale volontà di integrazione sociale e di attività lavorativa.

E tuttavia queste sole considerazioni non sono in grado di integrare il vizio denunciato, perché non costitutive di una vera e propria ragione decisoria, quanto soltanto di una dissertazione non essenziale ai fini della decisione perché resa ad abundantiam.

Questa conclusione – escludente il paventato sconfinamento giurisdizionale – si impone non solo sul piano lessicale (trattandosi di valutazioni introdotte dall’avverbio peraltro, proprio a segnalarne il carattere aggiuntivo o cumulativo con gli argomenti già spesi poco prima), ma anche e soprattutto su quello logico-giuridico.

E cioè proprio nella considerazione della premessa (del tutto corretta) dal quale il ragionamento del giudice di pace ha, come detto, avuto origine, vale a dire la vincolatività dell’espulsione a seguito del mancato rilascio del permesso di soggiorno e la dichiarata insindacabilità delle ragioni che avevano indotto la Questura a rifiutare questo rilascio.

Va poi osservato che, con queste dirimenti premesse, il Giudice di Pace poneva la lite nel suo giusto ambito anche mediante il testuale richiamo a Cass. SSUU n. 22217/06, recepita nell’affermazione secondo cui: “in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, (…) che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo)”.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – ulteriore error in procedendo, per non avere il Giudice di Pace colto la contraddittorietà della condotta della PA la quale aveva, da un lato, negato il permesso di soggiorno per la presenza di condanne penali ostative (le quali avevano comunque comportato la condanna a pene interamente espiate, essendo il ricorrente stato definitivamente scarcerato fin dal settembre 2011) e, dall’altro, disposto l’espulsione per la diversa ragione della mancanza di permesso di soggiorno.

p. 3.2 Il motivo è inammissibile.

Basterà in proposito richiamare quanto appena osservato nel disattendere la censura che precede e, in particolare, il fatto che le considerazioni svolte dal giudice di pace sulle ragioni che avevano indotto l’amministrazione a negare il permesso di soggiorno erano in realtà prive di qualsivoglia portata decisoria, poggiandosi la decisione sul solo stato di irregolarità nel quale si trovava il richiedente; stato di irregolarità al quale, per le già indicate ragioni, il giudice di pace ha esplicitamente attribuito una rilevanza oggettiva, insindacabile e dirimente.

Sotto questo punto di vista emerge dunque evidente l’inammissibilità della doglianza, la quale mostra di non cogliere l’esatta ed assorbente ragione decisoria adottata nell’ordinanza impugnata, introducendo in giudizio argomentazioni avulse dallo specifico oggetto della lite e, soprattutto, attribuendo alle motivazioni del diniego di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno una valenza prettamente giuridica in questa sede, là dove questo diniego fungeva invece unicamente come posto in evidenza dal Giudice di Pace – quale mero antecedente fattuale.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 2 bis, art. 5 Dir. 2008/115/CE e 8Cedu. Per non avere il Giudice di Pace considerato che il giudizio di pericolosità sociale andava effettuato in concreto e nell’attualità, non già con richiamo ad una situazione delinquenziale risalente di molti anni ed ormai superata. In particolare, doveva il Giudice di Pace considerare che il ricorrente non era più soggetto socialmente pericoloso e che, nel caso di straniero che esercitasse il diritto al ricongiungimento familiare, occorreva (art. 13, comma 2 bis cit.) valutare la natura ed effettività dei vincoli familiari, oltre alla durata del soggiorno. Nel caso di specie si trattava di soggetto in Italia da oltre venti anni, qui dimorante nell’ambito di un nucleo familiare costituito dalla moglie albanese e da due figlie minori, tutti con regolare carta di soggiorno, e residente in Torino in forza di regolare contratto locativo.

p. 4.2 Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile, e ciò per almeno tre concorrenti ragioni.

In primo luogo esso si sofferma ulteriormente sul giudizio di pericolosità sociale che determinò non l’espulsione ma il diniego di permesso di soggiorno, e non sembra utile tornare nuovamente su quanto si è appena osservato circa la sostanziale estraneità di questo aspetto all’oggetto di causa.

In secondo luogo con esso si introduce in giudizio un elemento – il requisito della natura ed effettività dei vincoli familiari ai fini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis – che non risulta essere stato tempestivamente introdotto già in sede di opposizione all’espulsione. Da ciò consegue che legittimamente il giudice di pace non ne ha tenuto conto, una cosa essendo il giudizio sulla pericolosità sociale (comunque non assunto, come detto, a fondamento decisionale) e tutt’altro quello sul parametro della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale’ ex art. 13, comma 2 bis cit…

In terzo luogo, si verte di doglianza, per un verso, implicante accertamenti di ordine fattuale e, per altro, alquanto vaga sia sull’effettiva avvenuta deduzione in giudizio di questo parametro, sia sulla sua reale ricorrenza nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato, in sostanza, a far valere la sola minore età delle due figlie quale elemento di inespellibilità. Ne’ potrebbe evidentemente darsi in questa sede ingresso alla documentazione lavorativa inammissibilmente allegata alla citata memoria di legittimità.

Ne segue dunque il rigetto del ricorso; le spese, liquidate come in dispositivo, vengono disciplinate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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