Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4179 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7409-2009 proposto da:

M.F. titolare e legale rappresentante pro-tempore

dell’omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato D’INZILLO CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SACCOMANNO GIACOMO, giusta

procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BRIATICO in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio

dell’avvocato PETRACCA NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

FUSCA’ ANTONIO, giusta Delib. G.M. 1 aprile 2009, n. 39 e giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2009 del Tribunale di VIBO VALENTIA –

Sezione Distaccata di TROPEA, depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.F. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 4 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, sezione Distaccata di Tropea ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli sulla controversia da lui introdotta contro il Comune di Briatico.

Al ricorso – erroneamente indirizzato alle Sezioni Unite della Corte – ha resistito con memoria il Comune di Briatico.

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 30-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…. 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè carente del requisito di ammissibilità della formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., che trova applicazione, nella vigenza ed ultrattività di detta norma (pur dopo l’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 1969, art. 47) anche al regolamento di competenza (ex multis: Cass. (ord.) n. 17536 del 2008, secondo cui:

“Anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 cod. proc. civ., proposta in regime di applicabilità della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6, citato D.Lgs.. L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. può rendere la statuizione sulla competenza, non è incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale è funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, così da rendere più agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1)”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, tenuto conto che non sono stati formulati rilievi.

E’ opportuno soltanto aggiungere che, nella specie, essendo stato il ricorso notificato anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c., per poter produrre effetti avrebbe dovuto essere retroattiva, nel senso che sarebbe stata necessaria un’esplicita norma che di essa disponesse l’applicazione retroattiva ai ricorsi proposti anteriormente all’entrata in vigore della legge.

Poichè l’abrogazione di una norma processuale relativa alla previsione della necessità di un certo contenuto per il compimento di un atto ed in generale qualsiasi norma di modifica della disciplina del processo civile non sfugge all’applicazione del principio generale per cui la legge non dispone che per l’avvenire, è evidente che, essendo stato l’atto compiuto prima dell’abrogazione, la sua disciplina, in mancanza di un’espressa norma dispositiva della retroattività, resta quella abrogata, senza che occorra fare appello all’ultrattività.

3. Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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