Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4179 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. I, 21/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8097-2008 proposto da:

M.V. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede

di T.L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso l’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

02/02/2007, n. 52/07 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, M.V., quale erede di T.L.S., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia del 2/1/2007, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha escluso il danno morale, in contrasto con i parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto: 1^ grado Dicembre 1996 – Aprile 1998; 2^ grado: marzo 1999 – Aprile 2002;

Cassazione: Aprile 2003 – Novembre 2005). La pronuncia impugnata non fornisce motivazione adeguata su una ragionevole durata del procedimento superiore alla media (rispettivamente anni 3, 2, 1 e mesi 6), limitandosi a far riferimento a questioni di diritto di non lieve entità, senza specificarle, nonchè alla natura della controversia.

Va pure accolto il motivo relativo alle spese giudiziali, apparendo esse inferiori ai minimi, e non dovendo essere compensate per metà, stante la soccombenza dell’Amministrazione.

Può decidersi nel merito, condannandosi l’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 750,00 per durata irragionevole di un anno. Vanno riliquidate le spese del giudizio di merito.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 750,00, per indennizzo, con interessi dalla domanda, e le spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 280,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e quelle per il presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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