Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4179 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2942/018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROCCA

SINIBALDA N.10, presso lo studio dell’avvocato BARBARA ROEFARO,

rappresentato e difeso dai l’avvocato GIUSEPPE FALCIANI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE INA ASSITALIA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 2,presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1007/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In data 18.12.2015, B.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 671/2015 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, con la quale vedeva rigettata la domanda di condanna della propria compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennizzo, previsto dalla polizza n. (OMISSIS), dovuto a seguito di sinistro stradale.

2. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 1007 del 9 novembre 2017 ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

Il giudice dell’Appello ha ritenuto che il B. non avesse offerto nessuna prova circa la natura dei danni risarciti e l’ammontare liquidato, così venendo meno all’onere di dimostrare se l’indennizzo da lui richiesto, cumulato al risarcimento già ottenuto superasse o meno l’ammontare complessivo del danno subito.

3. Avverso tale pronuncia B.S. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, articolato in più censure, illustrato da memoria.

4. Generali Italia S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo parte ricorrente lamenta: a) la violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., perchè non può essere comparata la prova sulla esaustività della somma percepita dal B. a titolo di risarcimento danni con quanto previsto dalla polizza, poichè la Compagnia ha risarcito il danno inviando una somma “a stralcio” senza indicazioni specifiche; b) la violazione degli artt. 1321,1372 e 1375 c.c., per inadempimento del contratto di assicurazione stipulato sostenendo che l’indennizzo sarebbe dovuto a prescindere dal risarcimento del danno eseguito dal terzo; c) la violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale avrebbe violato la ripartizione dell’onere probatorio in quanto, dopo l’avvenuta prova dell’esistenza del contratto da parte del ricorrente in quanto spetterebbe alla controparte provare, non solo l’avvenuto risarcimento del danno ad opera del terzo ma anche che lo stesso copra integralmente il danno subito.

6. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.. Infatti il giudice del merito ha deciso secondo la giurisprudenza di questa Corte. (Cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12565). Nell’assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.

E’ principio di questa Corte che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Cass. 28070/2018). Nel caso di specie manca del tutto qualsiasi argomento atto a contestare l’orientamento consolidatosi.

Ed, infine, sarebbe ugualmente inammissibile per difetto di specificità. In tal senso, si osserva che, ai fini della validità del ricorso in cassazione, è necessario, oltre alla individuazione delle statuizioni impugnate e dei limiti della stessa impugnazione, che le ragioni sulle quali esso è fondato siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano altresì adeguatamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. II, sentenza 10 febbraio 2017, n. 6324).

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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