Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4179 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21398-2015 proposto da:

F.V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO BOSI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BOLOGNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20375/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA, emessa e

depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 13 ottobre 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata in data 11 marzo 2015, ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura di Bologna, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, avverso al sentenza del Giudice di pace di Imola, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione proposta da F.V.S. avverso il verbale di accertamento del 17 giugno 2013, relativo all’infrazione stradale (eccesso di velocità) rilevata in data (OMISSIS), lungo l’Autostrada (OMISSIS), con il sistema SICVe.

Il sig. F. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di due motivi.

La controparte è rimasta intimata.

Preliminarmente si rileva la nullità della notifica del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anzichè presso l’Avvocatura Generale.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, quando l’autorità opposta (costituita da un’amministrazione statale) è in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il ricorso per cassazione va notificato all’autorità presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Qualora, come nella specie accaduto, la notifica sia stata fatta presso l’Avvocatura Distrettuale, e l’autorità non sia costituita nel giudizio di cassazione, deve essere ordinato il rinnovo della notificazione presso l’Avvocatura Generale, con effetto sanante ex tunc (ex plurimis, Cass. sez. 1, cent. n. 53 del 2000; sez. 2, ord. interlocutoria n. 9904 del 2010)”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’Adunanza della corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la relazione e dispone in conformità.

PQM

La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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