Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4179 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26070/2020 r.g. proposto da:

E.D., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Luca Schera;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino rg. 12946/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da E.D., cittadino nigeriano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

2. Il decreto di cui al n. rg 12946/2017 è stato impugnato da E.D. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare in limine l’improcedibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, per il mancato deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento impugnato.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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