Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4179 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26070/2020 r.g. proposto da:
E.D., rappresentato e difeso, giusta procura speciale
apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Luca Schera;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Torino rg. 12946/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da E.D., cittadino nigeriano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.
2. Il decreto di cui al n. rg 12946/2017 è stato impugnato da E.D. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare in limine l’improcedibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, per il mancato deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento impugnato.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022