Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41781 del 28/12/2021

Cassazione civile sez. III, 28/12/2021, (ud. 28/10/2021, dep. 28/12/2021), n.41781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33638/2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Panariti Paolo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquarella Potito Maria;

– ricorrente –

contro

Intesa San Paolo S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Adriana n. 5

Pal. A Int. 13, presso lo studio dell’avvocato Vaccari Elena, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanardi Carlo

Alberto;

– controricorrente –

e contro

Comune di Casoria, in persona del Sindaco in carica, domiciliato in

Roma, alla Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Tafuri Antonio;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3950/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

– B.E. impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, di cui uno, per omesso esame, nei confronti della sola Banca Intesa San Paolo S.p.a. e i restanti due nei confronti del Comune di Casoria, la sentenza n. 3950 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 02/10/2017, resa nell’ambito di un complesso contenzioso sorto a seguito dell’inadempimento dello stesso B. al mutuo (fondiario-edilizio ai sensi del D.P.R. n. 7 del 1976) contratto con Banca San Paolo di Torino, ora Banca Intesa S.p.a., per la costruzione di immobili da destinare a civile abitazione in favore di categorie svantaggiate nel Comune di Casoria, con concessione di ipoteca sulla superficie che era stata a costituita dal Comune di Casoria in favore del B. ai fini edificatori. A seguito del mancato rimborso di rate di mutuo era stata iniziata procedura esecutiva dalla banca mutuante nei confronti del B. e il Comune di Casoria, concedente la superficie di un suolo PEEP, si opponeva, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., all’espropriazione del creditore ipotecario contro il superficiario, anche promittente venditore di immobili da realizzare, al contempo chiedendo la risoluzione del preliminare di vendita.

– Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio tra il Comune opponente, il B. e l’Intesa S.p.a., rigettava l’opposizione di terzo e dichiarava la risoluzione del preliminare di vendita stipulato tra il B. e il Comune, perché i beni non erano liberi al momento della consegna e rigettava ogni altra domanda.

– Nel giudizio di appello, promosso sia dal Comune di Casoria che del B., la sentenza di primo grado era integralmente confermata.

– Resistono, con separati controricorsi, Banca Intesa San Paolo S.p.a. e il Comune di Casoria.

Il Condominio (OMISSIS) è rimasto intimato.

– Per l’adunanza camerale del 28/10/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, ma il ricorrente e Banca Intesa San Paolo S.p.a. depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

– I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

– Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame della domanda di riliquidazione degli interessi pretesi da Banca Intesa San Paolo S.p.a. “nell’ambito della soglia c.d. antiusura”.

– Il secondo motivo, rivolto, come pure il terzo, ai capi di sentenza relativi al Comune di Casoria, deduce: violazione dell’art. 1363 c.c., per omessa interpretazione delle clausole contrattuali le uno a mezzo delle altre.

– Il terzo mezzo deduce violazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte territoriale reputato inadempiuto un insussistente obbligo di dichiarare l’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

– Il primo motivo è inammissibile, in quanto postula un’omissione di pronuncia che non vi è stata nella sentenza d’appello, in quanto la statuizione della Corte territoriale è nel senso che in primo grado non vi era stata alcuna domanda di rideterminazione degli interessi. Ad ogni buon conto, non è prospettabile alcun omesso esame di fatto decisivo, posto che il ricorrente non indica quale sarebbe il fatto diverso, il cui esame non è stato condotto (si veda, in tema Sez. U. n. 08053 del 07/04/2014 e successiva giurisprudenza) e risultando coerenti tra loro le sentenze di primo e secondo grado.

– Il motivo e’, inoltre, affetto da evidente carenza di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento ai fatti che avrebbero dato luogo all’applicazione di tassi usurari: il mezzo e’, invero, viziato da mancata compiuta esposizione dei fatti.

– In generale, anzi, il ricorso non contiene, con riguardo a tutti e tre i motivi, una parte dedicata all’assolvimento del requisito dell’esposizione del fatto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ma procede, dopo l’intestazione e l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata, direttamente con l’illustrazione dei motivi. Ne’, d’altro canto, dalla lettura dei motivi emerge una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale che consenta di reputare osservato detto requisito, quella restando del tutto frammentaria ed incompleta.

– I due motivi nei confronti del Comune di Casoria illustrano una violazione delle norme sull’interpretazione (artt. 1362 c.c. e segg.), ma sono inammissibili, in quanto leggono in modo del tutto apodittico le norme del contratto di compravendita e pretendono di individuare un diverso termine di consegna degli immobili, rispetto a quello fatto palese dal patto terzo e comunque nel senso che il B. non aveva assunto alcun obbligo di assicurare la libertà degli immobili da pesi o vincoli.

– Deve, inoltre, ribadirsi, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità che, in materia di ermeneutica contrattuale (tra molte: Cass. n. 07794 del 29/03/2018) quanto segue:

– l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. n. 07597 del 31/03/2006; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016);

– pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 09/10/2012; Cass. n. 05595 del 11/03/2014; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016);

– di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007; Cass. n. 19044 del 03/09/2010).

Il ricorso in scrutinio, con riferimento alla posizione, nell’ambito della sentenza impugnata, del Comune di Casoria, non soddisfa in alcun modo i detti requisiti.

Il ricorso e’, per quanto motivato, inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le parti controricorrenti e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, per entrambi oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA sui detti importi: per il Comune di Casoria in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per spese; per Banca Intesa S.p.a., in Euro 13.000,00, oltre Euro 200,00 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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