Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4178 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6554-2009 proposto da:

SEDEAL DI LONGOBARDI RAFFAELE SAS in persona del legale

rappresentante pro-tempore Lo.Ra., nonchè

L.R. in proprio e quale erede di L.

R., C.E., L.L., L.P.,

LO.RO., L.A. tutti quali eredi di

L.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA

71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati ZARRELLI MARIO, ROSARIA LONGOBARDI, giusta

procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

BUGNION SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione – legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE ORLANDO 83, presso gli

UFFICI BUGNION SPA – FILIALE di ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ORLANDINI ROBERTO, giusta procura speciale per atto

notaio Sergio Todisco di Milano in data 2.4.09, n. rep. 175.008, che

viene allegata in atti;

– resistente –

e contro

ASSICURAZIONE RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA, ROYAL

&

SUNALLIANCE ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 133/2009 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

dell’1.2.09, depositata il 02/02/2009; udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio del 21/01/2010 dal Consigliere

Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

per i ricorrenti è solo presente l’Avvocato Rosaria Longobardi;

per la resistente è solo presente l’Avvocato Roberto Orlandini.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.a.s. S.E.D.E.A.L. di Longobardi Raffaele, Lo.

R., in proprio e nella qualità di erede di L. R., nonchè – tutti nella qualità di eredi di quest’ultimo – C.E., L.L., L.P., Lo.Ro. e L.A., hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 2 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza del Tribunale di Bologna sulla controversia che davanti ad esso era stata riassunta con atto del 28 maggio 1999 dalla stessa S.E.D.E.A.L., da Lo.Ra. e L.R..

Tale riassunzione era avvenuta a seguito di rimessione previa separazione, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., da parte del Pretore di Bologna, della domanda riconvenzionale proposta dagli stessi con una citazione dell’ottobre del 1997 in opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della S.E.D.E.A.L. dalla s.p.a.

Bugnion. Nel giudizio riassunto sono state chiamate in garanzia la R.A.S. s.p.a. e la Royal Sunalliance s.p.a.

Al ricorso ha resistito con memoria la Bugnion s.p.a..

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…. 3. – Preliminarmente sembra allo stato da disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, formulata dalla Bugnion. Tale eccezione è stata proposta sotto il profilo che la notificazione dell’istanza di regolamento di competenza sarebbe stata fatta nei suoi confronti in modo inesistente, cioè presso il difensore domiciliatario che era stato revocato e sostituito da altro fin dall’udienza del 24 aprile 2002, tanto che essa deducente avrebbe appreso della proposizione dell’istanza soltanto dalle società assicuratrici chiamate in garanzia.

L’eccezione trascura di considerare che, se è vero che la costituzione mediante memoria della resistente non avrebbe sanato il vizio della notificazione presso il domiciliatario revocato se non dal momento della costituzione e, quindi oltre il termine per la tempestività della proposizione dell’istanza, decorso dalla comunicazione di cancelleria del 19 febbraio 2009, tuttavia, assume rilievo la circostanza che l’istanza appare notificata tempestivamente (dal punto di vista del perfezionamento per i notificanti, art. 149 c.p.c.) alle due società assicuratoci, riguardo alle quali la causa verte allo stato (in ragione delle chiamate in garanzia) in situazione di litisconsorzio necessario processuale e, quindi, ai fini delle impugnazioni è inscindibile.

Resta fermo, peraltro, l’onere delle parti istanti di documentare il perfezionamento per le dette società mediante la produzione degli avvisi di ricevimento delle notificazioni a mezzo posta (per il che dovranno tenere conto di Cass. sez. un. n. 627 del 2008).

4. – Ciò premesso, l’istanza di regolamento appare fondata per una ragione che la Corte dovrebbe rilevare d’ufficio nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla competenza ed in particolare di rilevazione dell’esistenza di un giudicato interno.

Essa è rappresentata dalla circostanza che il provvedimento del Pretore di Bologna con cui venne declinata la competenza sulla riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta avvenuta la riassunzione dinanzi al giudice indicato dal Pretore, cioè il Tribunale di Torre Annunziata, senza che alcuna delle parti – e segnatamente la qui resistente – si dolesse della declinatoria di competenza con il regolamento di competenza necessario, rese incontestabile dalle parti e non discutibile dal giudice ad quem (vertendosi al di fuori dei casi di cui all’art. 45 c.p.c., che possono dare luogo, peraltro nel rispetto dell’art. 38 c.p.c., ad elevazione di conflitto) il provvedimento di dismissione della competenza e la competenza dichiarata del detto Tribunale (in termini, ex multis: Cass. n. 1941 del 1998; Cass. (ord.) n. 14559 del 2002).

Quest’ultimo, dunque, avrebbe dovuto ritenere tamquam non esset la questione di competenza riproposta dalla Bugnion, perchè coperta dal giudicato endoprocessuale formatosi attraverso la combinazione fra la mancata proposizione dell’istanza di regolamento e la riassunzione.

Sembra, dunque, doversi dichiarare la competenza del Tribunale di Torre Annunziata”.

2. Il Collegio – preso atto che parte ricorrente ha depositato gli avvisi di ricevimento delle notificazioni a mezzo posta – condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non risultano in alcun modo efficacemente criticate dalla resistente nella memoria.

In particolare:

a) quanto al rilievo che, nella supposizione dell’esistenza di litisconsorzio necessario processuale, si dovrebbe integrare il contraddittorio nei confronti della stessa resistente, esso è privo di pregio, tenuto conto che non si fa luogo all’applicazione dell’art. 331 c.p.c. se un soggetto contro il quale doveva esercitarsi il diritto di impugnazione e non lo sia stato, si sia costituito in giudizio, posto che tale costituzione realizza lo stesso effetto che si avrebbe con l’integrazione del contraddittorio (al riguardo, si veda Cass. n. 1505 del 2001, secondo cui “In presenza di una sentenza resa in causa inscindibile, è sufficiente ai fini di evitare la formazione del giudicato sulla sentenza stessa, che l’impugnazione sia proposta nei termini di rito almeno nei confronti di una delle parti, salvo il dovere del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio, nei confronti dei litisconsorti pretermessi; integrazione la cui necessità è superata dalla costituzione volontaria in giudizio degli stessi”);

b) che, per quanto attiene alle considerazioni che la memoria svolge a proposito dell’esistenza sulla questione di competenza della formazione di un giudicato endoprocessuale, si tratta di argomenti contro il tenore dell’art. 50 c.p.c., alla cui lettura è d’uopo rinviare;

c) che, in particolare, privo di pregio è sia che, a seguito della declinatoria di competenza pretorile non si dovesse impugnare con il regolamento la (pretesa) erronea indicazione del foro territoriale, se del caso avvenuta senza che alcuna delle parti – ove si fosse trattato di competenza derogabile – avesse interloquito sulla sua non radicazione in Bologna, mentre, quanto alle valutazioni compiute d’ufficio dalla relazione ed avallate in questa sede, la resistente non considera che alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., comma 2, compete di “statuire” sulla competenza, il che implica l’esistenza di ampi poteri di ufficio.

3. Il ricorso per regolamento è, dunque, accolto ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, cui è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata.

Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente e rimette al detto Tribunale la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA