Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4178 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4178 Anno 2018
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12781/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente contro
Patucca Pietro, domiciliato in Perugia, via Settevalli, 133
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 40/02/11, depositata il 24 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre
2017 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;

Data pubblicazione: 21/02/2018

RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria,
depositata il 24 marzo 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima
proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il
ricorso proposto dal contribuente avverso l’accertamento di maggiori

– il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi, mentre
l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo
comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma,
n. 4, e 118, disp. att., c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 4, c.p.c., per aver la sentenza di appello respinto l’appello in base
ad una motivazione inesistente;
– premette che il recupero a tassazione operato era conseguente alla
constatazione della contabilizzazione di operazioni soggettivamente
inesistenti e all’indebito assolvimento dell’i.v.a. secondo il cd. regime
del margine e che l’originario avviso di accertamento era stato
sostituito da uno nuovo, oggetto dell’impugnativa proposta dal
contribuente, che integrava quello precedente con nuovi elementi
emersi nel corso di una verifica eseguita presso una società

e;

– evidenzia che l’appello dalla stessa proposto era articolato su cinque
ordini di censure con i quali, nella sostanza, si criticava la sentenza di
primo grado per aver ritenuto insussistente il presupposto della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Ufficio
fondanti il nuovo avviso di accertamento e per non aver accertato
l’insussistenza delle condizioni per l’assolvimento dell’i.v.a. secondo il
cd. regime del margine;
– aggiunge che il giudice di secondo grado ha respinto l’appello

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imposte dovute per i.v.a., i.r.a.p. e i.r.p.e.f., oltre sanzioni;

(t –

omettendo la benché minima esposizione dei fatti controversi e del
precedente svolgimento del processo, nonché l’indicazione le ragioni
giuridiche e di fatto poste alla base della decisione;
– con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata,
l’Agenzia si duole dell’omessa motivazione in ordine a fatti decisivi e
controversi del giudizio, in quanto la sentenza di secondo grado non

prendere in esame i fatti decisivi allegati dall’Ufficio;
– il primo motivo di ricorso è fondato;

la sentenza impugnata ha motivato la sua decisione con la

considerazione che «la sentenza di primo grado [è] non solo coerente
con i principi di diritti, ma anche con varie altre decisioni delle
Commissioni Tributarie di Merito», aggiungendo che «nessuna delle
argomentazioni fatte proprie dall’Ufficio possono trovare possibilità
alcuna di accoglimento se pur parziale anche con particolare
riferimento all’IRAP per la quale esiste ormai una giurisprudenza
consolidata da parte di questa Commissione Tributaria Regionale»;
– si è, dunque, in presenza di una motivazione che, nel disattendere
le tesi dell’appellante e confermare la correttezza della decisione di
primo grado, fa esclusivo riferimento alla coerenza di quest’ultima
con «i principi di diritto» e con orientamenti della giurisprudenza di
merito, propri e di altre Commissioni tributarie;
– la mancata specificazione dei principi di diritto applicati al caso in
esame

dalla

sentenza

di

primo

grado,

rilevanti

ai

fini

dell’accoglimento del ricorso del contribuente, e la mancata
indicazione degli estremi delle pronunce delle decisioni che
esprimerebbero interpretazioni dei dati normativi favorevoli alle tesi
del contribuente e ostativi all’accoglimento delle ragioni dell’Ufficio
ostativi non consentono alla sentenza impugnata di offrire la
necessaria spiegazione della condivisione del ragionamento effettuato
dai giudici di prime cure e della fondatezza del ricorso del

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conterrebbe la base logico-giuridica della decisione e trascurerebbe di

contribuente;
– non adempie, infatti, al dovere di motivazione, il giudice che si limiti
a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza
tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di
causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della
sussunzione in quella astratta (Così, Cass. 30 dicembre 2015, n.

– si è, dunque, in presenza di una motivazione meramente apparente,
in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il
fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni
obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., sez.
un., 3 novembre 2016, n. 22232);
– non può, invece, utilmente invocarsi l’istituto della cd. motivazione
per relationem,

ossia di una motivazione fondata sulla mera

condivisione della rappresentazione contenuta in atti esterni alla
sentenza, che risulti fatta propria con forza argomentativa dal
giudice, in quanto tale tipo di motivazione suppone o la riproduzione
del contenuto degli atti esterni al fine di farlo valere come argomento
a sostegno della decisione e, quindi, come motivazione, o almeno un
rinvio agli atti esterni che, pur non riproducendo il contenuto oggetto
di esso, si accompagni all’indicazione della ragione di diritto o fattuale
che giustificherebbe il valore attribuito (così, Cass. 22 marzo 2017, n.
7402);
– l’accoglimento del primo motivo esonera questa Corte dall’esame
del secondo, proposto solo in via subordinata;

la sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio alla

Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione,
la quale provvederà al regolamento delle spese.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con

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22242);

riferimento al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 dicembre 2017.
Il Presidente

Angelinanslaria Perrino

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