Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4178 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20590/2020 r.g. proposto da:

C.N.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Sabatino Besca, con cui elettivamente domicilia in

Roma, Via Prizzi n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Simonetta

Tellone.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositato in data

16.5.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da C.N.A., cittadino del Pakistan, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Pakistan; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché minacciato dal padre talebano della fidanzata che era rimasta incinta.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, in relazione, più in particolare, al rigetto della domanda di protezione sussidiaria, e perché non ricorrevano i presupposti applicativi del diritto allo status di rifugiato; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Pakistan, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggetto vulnerabile.

2. Il decreto, pubblicato il 16.5.2020, è stato impugnato da C.N.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, con riferimento più in particolare alla ritenuta inverosimiglianza e genericità del racconto.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente sollecita, in realtà, questa Corte di legittimità a ripetere lo scrutinio di merito in ordine al giudizio di credibilità o meno del racconto, tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio che è invece inibito al giudice di legittimità perché rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito che, sul punto qui da ultimo in discussione, hanno adeguatamente argomentato con accertamento in fatto, non più censurabile in questa sede se non attraverso le strette maglie del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. ss.uu. n. 8053/2014).

1.2 Il ricorrente censura, inoltre, la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla ricorrenza del presupposto applicativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c (violenza indiscriminata), incorrendo nel medesimo profilo di inammissibilità da ultimo evidenziato, in riferimento al giudizio di credibilità.

1.2.1 Sul punto va evidenziato, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – così articolato, in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Pakistan, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, sulla base della consultazione di qualificate fonti informative, che nel predetto stato asiatico non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

Ne consegue l’inammissibilità integrale del ricorso che rende superfluo, in conseguenza dell’esame della ragione più liquida e per evidenti ragioni di economia processuale, attendere l’esito del giudizio di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in ordine alla nullità della procura alle liti (che anche in questo giudizio rileva), per come sollecitato dalla Terza Sezione civile di questa Corte con l’ordinanza n. 17980/2021.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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