Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41774 del 28/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31769-2019 proposto da:

D.A., quale difensore di sé stessa, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Cristoforo Colombo 436, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 26/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato D.A., assumendo di avere svolto l’incarico di difensore di fiducia di B.L., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, formulava domanda di liquidazione dei compensi dovutigli, che però era respinta con decreto del 29 marzo 2018.

A seguito di opposizione il Tribunale di Bari con ordinanza del 26/07/2019 confermava il provvedimento impugnato, ritenendo corretto il rilievo d’ufficio della prescrizione presuntiva, avendo la ricorrente agito per la liquidazione dei compensi a distanza di oltre tre anni dalla definizione del giudizio nel quale aveva svolto attività difensiva.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D.A. sulla base di due motivi.

Con decreto presidenziale è stata disposta la rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato e parte ricorrente ha provveduto in conformità.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2957 c.c., nella parte in cui il Tribunale ha reputato applicabile l’istituto della prescrizione presuntiva anche nei confronti dei crediti invocati verso lo Stato, ma trattasi di soluzione del tutto incompatibile con le regole di contabilità pubblica. Inoltre, si rileva che il giudizio nel quale aveva assistito la parte ammessa al beneficio del patrocinio non poteva ancora reputarsi definito, essendo ancora possibile la proposizione di un’opposizione, con la conseguenza che non poteva ancora considerarsi esaurita l’attività professionale svolta, non essendo quindi ancora iniziata a maturare la prescrizione.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2697 c.c., laddove la detta prescrizione presuntiva è stata reputata rilevabile d’ufficio, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che reputa anche in tal caso necessaria l’eccezione di parte.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Rileva la ricorrente che erroneamente è stata rilevata d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dall’opponente, in spregio di quanto previsto per la prescrizione dall’art. 2938 c.c., che prevede che trattasi di eccezione in senso stretto, con una disposizione ritenuta applicabile anche alla prescrizione presuntiva.

Inoltre, la mancata prescrizione, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, non è un fatto costitutivo del credito ma un successivo fatto estintivo, il cui rilievo è rimesso al monopolio del convenuto.

Inoltre, non deve trascurarsi che la ratio delle prescrizioni presuntive, che risiede nel fatto che in relazione a determinati rapporti quotidiani, il pagamento avvenga nell’immediato, potendosi quindi presumere l’avvenuto pagamento per il decorso del tempo, non si estende alle obbligazioni dello Stato, che, pur non quando non sia previsto un contratto in forma scritta, sono assoggettate a determinate formalità, anche per quanto attiene alla fase del pagamento.

Rileva il Collegio che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. n. 5959/1996), essendosi altresì precisato che l’eccezione debba essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. n. 16486/2017).

La natura pubblica del debitore non appare quindi idonea ad incidere su tale regola, dovendosi quindi ritenere erronea la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, occorrendo altresì rilevare che quanto alla deducibilità dell’eccezione da parte del debitore, inizialmente non partecipe del procedimento di liquidazione, la stessa sia assicurata tramite il rimedio dell’opposizione, una volta che il decreto di liquidazione sia stato portato a conoscenza del debitore per l’esecuzione.

Del pari meritevoli di accoglimento appaiono le deduzioni della ricorrente quanto all’incompatibilità a monte tra l’eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa.

Ed, infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia n. 30539/2017, avente ad oggetto la richiesta di un avvocato che aveva svolto la propria attività professionale a favore di un collaboratore di giustizia, con i relativi oneri a carico del Ministero dell’Interno, l’istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero.

A tal fine, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che (cfr. Cass. n. 1304/1995) la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954,2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all’art. 2956 c.c., n. 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 324 e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (conf. Cass. n. 244/1971).

Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 55, e del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal D.L. n. 8 del 1991, come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento.

Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della previsione di cui all’art. 2956 c.c., la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva (conf. Cass. n. 29543/2019).

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato per effetto dell’accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in composizione monocratica, ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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