Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4177 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15751/2009 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO

FUCINI 238, presso lo studio dell’avvocato CUTULI Guido, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

C.M., L.A.M.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio degli avvocati

TRONCI MARCO E GEMMA ANGELA, rappresentati e difesi dall’avvocato

TROIANO Raffaele, giusta mandato a margine della memoria difensiva;

– resistenti –

e contro

L.C., L.G.;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 1371/2007 del TRIBUNALE di TORRE

ANNUNZIATA, emesso il 6/5/09;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per i resistenti l’Avvocato Tronci Marco (per delega Avvocato

Troiano Raffaele), che si riporta agli scritti, con condanna alle

spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – F.A. ha presentato istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento adottato all’udienza del 6.5.2009, con il quale il G.O.T. del tribunale di Torre Annunziata ha ammesso le prove testimoniali richieste, fissando l’udienza per il loro espletamento.

Hanno resistito L.A.M.R. e C.M..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorrente F.A. chiede di essere rimesso in termini per il completamento della notificazione, non andata a buon fine, nei confronti di L.G., presso il suo procuratore domiciliatario.

L’esame della istanza appare superata dall’esame del ricorso per regolamento di competenza che va dichiarato inammissibile.

Nella specie, infatti, il provvedimento emesso dal G.O.T. non ha carattere decisorio e definitivo, posto che, con l’ordinanza in esame, il giudice si è limitato a svolgere attività di natura istruttoria.

Si tratta di provvedimento che non contiene alcuna decisione di una questione idonea a definire il giudizio (art. 279 c.p.c., comma 2) e che, perciò, non ha natura di sentenza.

Non presuppone, quindi, neppure un’implicita decisione di questione di competenza, decisione che non deve essere necessariamente assunta, una volta che sia stata sollevata la relativa eccezione, giacchè il giudice si può pronunciare sulla questione di competenza unitamente al merito (art. 187 c.p.c., comma 3).

Nè il provvedimento impugnato contiene una decisione esplicita sulla competenza, che, peraltro, per poter essere pronunciata, richiede il previo impiego del modulo procedimentale descritto dall’art. 187 c.p.c., commi 2 e 3 e dall’art. 189 c.p.c., in mancanza del quale un’eventuale presa di posizione sulla questione di competenza la si deve intendere ordinata a dare spiegazione della scelta di una sua decisione unita e non separata da quella sul merito (v. anche Cass. ord. 17.5.2007 n. 11431).

Quanto, poi, alla richiesta di rimessione in termini per il completamento della notificazione del ricorso per regolamento di competenza, deve rilevarsi che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti ( S.U. 3.11.2008 n. 26373).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, quindi, rende evidente l’inutilità della pronuncia in ordine alla richiesta di rimessione in termini”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i resistenti sono stati ascoltati in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ritiene, inoltre, il Collegio che sussistono le condizioni per infliggere al ricorrente la condanna al pagamento di somma di danaro ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis nella specie, condanna che può essere inflitta d’ufficio nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito “anche solo con colpa grave”.

Al riguardo la inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza avverso un provvedimento istruttorio di ammissione di prove testimoniali, che non contenga alcuna decisione – neppure implicita – sulla questione di competenza è principio affermato dalla unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità, senza soluzione di continuità.

Sono dunque ravvisabili nell’avvenuta presentazione del ricorso gli estremi della colpa grave, in relazione alla quale la Corte ritiene equo infliggere la condanna al pagamento di Euro 1.000,00 in favore dei resistenti.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

Il ricorrente va anche condannato al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, in favore dei resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna inoltre il ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, in favore dei resistenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA