Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4177 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4177 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 21/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22861 del ruolo
generale dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura

dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla
via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
ricorrentecontro
s.r.l. C.M. Auto, già s.r.l. Commauto, in persona
del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a
margine del controricorso, dagli avvocati Francesco
Moschetti, Ornella Carraro e Francesco d’Ayala
Valva, elettivamente domiciliatosi presso lo studio di
quest’ultimo, in Roma, al viale Parioli, n. 43;
-controricorrente-

RG n. 22861/ 2010

Angelina-M

tensore

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, depositata in data 22 giugno 2009, n. 29/20/2009.
Fatti di causa.
Per il profilo ancora d’interesse, l’Agenzia delle entrate rettificò la
dichiarazione iva per il 2003 presentata dalla contribuente, riprendendo a
tassazione rivendite a terzi di autoveicoli che la allora s.r.l. Commauto aveva

del margine.
La contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento, senza
ottenere ragione in primo grado.
La Commissione tributaria regionale ha, di contro, accolto l’appello della
società, reputando che, pur essendo indubbio che la fornitrice della
Commauto non avesse applicato il regime in questione, non fosse provata
alcuna associazione a delinquere con l’odierna controricorrente, gli
amministratori della quale sono anzi stati assolti dagli addebiti penali.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia, per ottenerne la
casaszione, che affida ad un unico motivo, cui la società replica con
controricorso.
Ragioni della decisione.
1.- Con l’unico motivo di ricorso,

il quale, differemente da quanto

sostenuto dalla contribuente, è corredato di quesito adeguatamente
formulato, l’Ufficio lamenta, ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. la violazione e
falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, convertito dalla I. n. 85
del 1995 e modificato dal d.l. n. 415 del 1995 e dell’art. 10, comma 1, I. 212
del 2000, là dove il giudice d’appello ha reputato legittima l’applicazione del
regime del margine, benché dalla documentazione che il cedente nazionale
deve consegnargli per l’immatricolazione dei veicoli sia facilmente rilevabile
che quel cedente ha illegittimamente applicato il regime in questione.
1.1.- La censura è fondata alla luce dei chiarimenti di recente forniti
dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza 12 settembre 2017, n.
21105), secondo cui il contribuente-cessionario deve dimostrare la propria
buona fede, intesa come comprensiva sia dell’assenza di consapevolezza che il
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Angelina-

no estensore

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acquistato dalla s.r.l. Modauto, a causa dell’indebita applicazione del regime

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suo acquisto si iscriveva nel contesto di un’evasione dell’IVA, sia dell’uso della
necessaria diligenza, ossia di aver adottato tutte le misure ragionevolmente
esigibili da parte di un operatore accorto, al fine di assicurarsi che una tale
evenienza dovesse escludersi.
Ed al riguardo, hanno soggiunto le sezioni unite, rientra nell’ambito delle
precauzioni che si possono senz’altro richiedere ad un cessionario di veicoli

interessa – con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del
mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso
dell’acquirente in quanto indispensabile ai fini del perfezionamento
dell’operazione. E può dirsi quindi altrettanto agevole, senza che ciò comporti,
di regola, la pretesa di oneri investigativi inesigibili, accertare la qualità di tali
intestatari, e anteriori cedenti, cioè verificare, eventualmente mediante
l’acquisizione di ulteriori dati di rapido reperimento, se essi siano, o meno,
soggetti legittimati a detrarre l’iva.
2.- Nel caso in esame, le circostanze valorizzate in sentenza e
sunteggiate in narrativa sono del tutto inconsistenti a fondare i presupposti di
applicazione del regime invocato, soprattutto ove si consideri che lo stesso
giudice d’appello riconosce che l’esame dei rapporti fra la Modauto, dante
causa della Commauto e i suoi fornitori evidenziava l’inapplicabilità del
regime.
Manifestamente insufficiente è quindi la circostanza, reputata dirimente
dal giudice d’appello, dell’assoluzione degli amministratori della Commauto da
responsabilità penali.
3.-Il ricorso va in conseguenza accolto. Ne deriva la cassazione della
sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in
diversa composizione, affinché riesamini la vicenda.
Per questi motivi
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

d’occasione l’esame della “storia” del veicolo, quanto meno – che è quel che

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