Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4177 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. I, 21/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6504-2008 proposto da:

A.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

10/07/2007, n. 226/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento limitatamente

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, A.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 07/06/2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini della equa riparazione, di regola deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro. 13.000,00, procedimento presupposto: 1^ grado Maggio 1989 – Febbraio 2007, data di deposito del ricorso; durata ragionevole 3 anni). Va precisato che l’odierno ricorrente aveva tempestivamente depositato istanza di prelievo davanti al TAR. Va invece accolto il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate., apparendo inferiori ai minimi.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per 2/3 compensate e per 1/3 poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario; compensa le spese per il presente giudizio di legittimità, in misura di 2/3, condannando l’amministrazione al pagamento del residuo terzo, liquidandole per l’intero in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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