Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4177 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19880-2018 proposto da:

STYLE CAR SNC, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO VASI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAFFAELE MORRA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBESE CON CASSANO, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato, SONIA MORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2031/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso notificato il 29 giugno 2018 di Style Car s.n.c. ricorre per la cassazione della sentenza numero 2031/2018 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 26/4/2018, con la quale è stato accolto l’appello proposto dal Comune di Albese con Cassano avverso la sentenza del Tribunale di Como, in riferimento a un giudizio instaurato dalla società ricorrente nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento dei danni, ivi compresi quelli da lucro cessante, patiti in conseguenza di un evento atmosferico verificatosi in data 13 luglio 2011, a causa del quale la carrozzeria gestita dalla società aveva subito un “catastrofico allagamento” cagionato (in tesi) dall’inadeguatezza del sistema fognario di smaltimento delle acque piovane, già segnalata al Comune in occasione di altri fenomeni del medesimo tipo.

2. Il ricorso è affidato a 4 motivi cui ha resistito la parte convenuta intimata notificando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, sub a), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., richiamando sia la giurisprudenza della Corte Suprema in merito al caso fortuito, sia le valutazioni svolte dal giudice del primo grado in base alla CTU acquisita, che aveva considerato l’inadeguatezza della rete fognaria predisposta sulla via dal Comune, quest’ultimo reso già edotto dell’esistenza del problema, come dimostrato dalla documentazione in atti. Da queste circostanze la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado, nel riformare la sentenza, non avrebbe considerato alcuno di tali aspetti, sia di fatto che di diritto, idonei a dimostrare la responsabilità della Pubblica Amministrazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La Corte di merito ha ritenuto che ” in presenza di un nubifragio di tale portata, qualunque rete fognaria non avrebbe retto anche se fosse stata potenziata e la riprova dell’adeguatezza della fognatura, al deflusso normale delle acque piovane, è dato dalla circostanza che fatti analoghi e di simile portata non si sono ripetuti”. In particolare, nella sentenza si riporta che nella relazione del CTU, in atti, e nei documenti acquisiti, si riscontra che il temporale estivo era stato accompagnato da importanti grandinate con chicchi fino a 5/6 cm di diametro, e da forti raffiche di vento con punte di 90/100 km/h che, nell’arco di poche decine di minuti, aveva portato a un accumulo tra i 70 e 90 mm di acqua al metro quadrato. La Corte di merito, pertanto, ha ricondotto il fenomeno causativo del danno in questione entro la ristretta cornice dell’esimente del “caso fortuito”, in grado di interrompere il nesso causale tra fatto addebitato alla pubblica amministrazione (inadeguatezza della rete fognaria a contenere fenomeni atmosferici) ed evento dannoso (allagamento dell’officina), con argomentazioni che si dimostrano del tutto coerenti con la ricostruzione della vicenda, fondata su una indagine peritale che ha permesso alla Corte di merito di ritenere irrilevante ogni argomentazione riferita alla carenza strutturale o manutentiva della rete fognaria in relazione al carattere incontenibile del fenomeno occorso.

1.3. Il motivo si dimostra, quindi, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4 in quanto, limitandosi il ricorrente a riportare la giurisprudenza in tema di art. 2051 c.c., e il diverso tenore della sentenza di primo grado, riformata dalla Corte d’appello sotto il profilo della mancata considerazione della sussistenza del caso fortuito, non si raccorda all’unico elemento rilevante qui in discussione, ovvero al tenore della decisione oggetto di impugnazione, e comunque tende a indurre questa Corte a svolgere valutazioni in ordine a circostanze già adeguatamente considerate dalla Corte di merito per rilevare la sussistenza di un caso fortuito escludente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, sulla base delle prove acquisite nel primo grado di giudizio.

2. Con il secondo motivo, sub b) si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, e in particolare la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4 perchè non dà conto di come la sentenza in esame si dimostri eccessivamente succinta, sì da rasentare l’assenza di motivazione.

2.2. In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, conformemente a quanto disposto dall’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att.. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015). Pertanto, la denuncia di tale vizio deve riferirsi all’iter argomentativo utilizzato dalla Corte di merito nel rigettare la domanda. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte, sulla base di una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa, ha dato sufficientemente conto delle ragioni del decidere, non avendo omesso l’analisi nè del fenomeno causativo del danno, nè del nesso causale tra fatto addebitato alla P.A. ed evento, ritenuto ricadere nel caso fortuito.

3. Con il terzo motivo, sub c), si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione sia alla mancata considerazione di precedenti allagamenti già occorsi, sia in relazione al mancato rilievo del cattivo stato in cui si trovava la rete comunale di smaltimento delle acque, come esposto nella relazione del CTU; inoltre, si deduce che sia stata omessa ogni valutazione dei danni provocati dall’inondazione di acqua e fango.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione complessivamente fatta dalla Corte di merito è riferita al carattere eccezionale del fortunale causativo del danno che, in ipotesi, nessuna conduttura fognaria avrebbe potuto adeguatamente contenere. I fatti e le circostanze, dedotti come specificamente non menzionati, risultano nel loro complesso valutati ai fini del decidere. In particolare, la mancata considerazione della misura di risarcimento del danno subito e delle relative prove non può determinare un vizio attinente all’omessa considerazione di un fatto decisivo, poichè siffatta omissione riguarda un piano logico giuridico non osservato, dimostrandosi non denunciabile entro la cornice dell’art. 366 c.p.c., n. 5, posto che la domanda di liquidazione del danno è una questione logicamente subordinata all’accertamento della responsabilità per l’evento di danno occorso, in questo caso esclusa: la censura, pertanto, è del tutto disallineata rispetto alla ratio decidendi (cfr.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, in motivazione).

4. Con il quarto motivo si deduce l'”erroneità della soccombenza” nel punto di riparto di spese legali e di CTU, perchè basata su presupposti giuridici che si sono rivelati totalmente errati. La censura è inammissibile in quanto si tratta, in realtà, di un “non motivo”, non in grado di rivelare un’errata applicazione delle norme in tema di riparto delle spese processuali (artt. 91 c.p.c. e segg.), svolta sulla base dell’esito dei giudizi di merito e dell’effettiva soccombenza della parte attrice appellante.

5. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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