Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4177 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11088/2020 r.g. proposto da:

E.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Goti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Prato,

Via Q. Balducci n. 71.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Firenze, depositato in data

24.2.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da E.S., cittadino nigeriano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Nigeria (anche se la famiglia vive ora in Niger); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per il timore di essere ucciso in conseguenza dell’attività lavorativa svolta in Nigeria ove inconsapevolmente aveva trasportato armi, in relazione al conflitto con (OMISSIS).

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, in parte, non plausibile, e perché non era stata allegata e provata la richiesta di protezione statale in riferimento all’allegato pericolo; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 24.2.2020, è stato impugnato da E.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. a e b, nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo in relazione alla situazione esistente in Nigeria ed omessa attività istruttoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.2 Il motivo, per come articolato, presenta un duplice e concorrente profilo di inammissibilità.

1.2.1 Sotto un primo profilo di esame, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte che, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

1.2.2 Sotto altro profilo, non può neanche sfuggire che le censure proposte dal ricorrente, nel motivo qui in esame, neanche si confrontano con la concorrente ratio decidendi posta a sostegno del diniego delle richieste protezioni maggiori, e cioè la mancata attivazione della protezione statale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione riguardante il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1 Il motivo è inammissibile perché volto, all’evidenza, a sollecitare questa Corte di legittimità ad un riesame del merito della decisione, tramite la rilettura degli atti istruttori volta, nell’intenzione del ricorrente, ad una rivisitazione dei presupposti applicativi dell’invocata tutela umanitaria, invece negata sulla base di un’adeguata e non più censurabile motivazione resa dai giudici del merito (Cass. ss.uu. n. 8053/2014).

Ne consegue l’inammissibilità integrale del ricorso che rende superfluo, in conseguenza dell’esame della ragione più liquida e per evidenti ragioni di economia processuale, attendere l’esito del giudizio di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in ordine alla nullità della procura alle liti (che anche in questo giudizio rileva), per come sollecitato dalla Terza Sezione civile di questa Corte con l’ordinanza n. 17980/2021.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA