Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41762 del 28/12/2021

Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 28/12/2021), n.41762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1804/2021 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesco

Pirari, con studio in Nuoro, Via Lamarmora 113, da questi

rappresentato e difeso in giudizio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), Prefettura UTG Nuoro;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NUORO, depositata il

27/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. S.B., n. in (OMISSIS), propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata (del 27.7.20), con la quale il Giudice di Pace di Nuoro ha confermato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Nuoro, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. b), in data 10.7.2020, con conseguente ordine di allontanamento del Questore ex art. 14, comma 5 bis D.Lgs. cit..

Il Giudice di Pace, in particolare, ha osservato che:

il richiedente, non comparso all’udienza 27.7.20, si trovava irregolarmente in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno, quale richiedente asilo, scaduto il 30.5.2018;

il provvedimento 9-16.3.16 della Commissione Territoriale di Cagliari, reiettivo della sua istanza di protezione internazionale, non era stato impugnato;

le eccezioni mosse dal prevenuto circa la sussistenza di pericolo concreto di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, a persecuzione o trattamenti disumani e degradanti non avevano trovato riscontro, con conseguente insussistenza dei presupposti di protezione sussidiaria; non risultava tempestiva istanza di regolarizzazione D.L. n. 34 del 2020, ex art. 103 (termine scaduto il 15.7.20).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata Ministero dell’Interno-Prefettura UTG di Nuoro.

Il ricorrente ha depositato memoria.

p. 2. Con l’unico articolato motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e comunque nullità dell’ordinanza per motivazione apparente.

Il Giudice di Pace aveva infatti negato i presupposti della protezione sussidiaria (dedotti nel ricorso originario) senza dare conto della grave situazione di ordine pubblico nella quale si trovata il Mali, ed in particolare (OMISSIS), città di provenienza del richiedente. Questa circostanza doveva ritenersi dimostrata sulla base di varie decisioni di

merito e della stessa informativa ministeriale “(OMISSIS)”. Il Giudice di Pace aveva sul punto reso una motivazione astratta e stereotipata; errata anche nella indicazione della scadenza prorogata (15.8 e non 15.7.20) dei termini di presentazione della domanda di regolarizzazione D.L. n. 34 del 2020, ex art. 103 e D.L. n. 52 del 2020, art. 3.

p. 3. Il motivo è infondato sotto tutti i profili nei quali si articola.

Sotto un primo aspetto, non trova riscontro l’affermazione del ricorrente circa la mera “apparenza” del compendio motivazionale fatto proprio dal giudice di pace. Contrariamente a questo assunto, risulta infatti che il provvedimento impugnato abbia respinto l’eccezione di inespellibilità correttamente inquadrando la fattispecie concreta nell’ambito dei presupposti di quella astratta (divieto di espulsione e respingimento D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19; requisiti della protezione sussidiaria per danno grave alla persona D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14), salvo poi manifestare il convincimento dell’assenza di qualsivoglia elemento probatorio o indiziario attestante la sussistenza nel Mali di una situazione comportante concreto pericolo per la vita, l’incolumità e l’esercizio dei diritti umani da parte del ricorrente. Premessi i richiamati requisiti normativi, la motivazione del giudice di pace risulta sufficientemente chiara nell’evidenziare la mancanza, nella specie, di qualsivoglia elemento dimostrativo circa la necessaria personalizzazione ed individualizzazione del rischio in ipotesi di rientro nel Paese di origine. Rischio che il ricorrente aveva sì dedotto, ma in maniera del tutto generica, apodittica e senza fornire alcuna circostanza verificabile (eventualmente anche con dispiego di poteri istruttori ufficiosi) nella loro oggettività ed effettività.

Sotto un secondo aspetto, quanto così ritenuto dal Giudice di Pace non si pone in contrasto con la disciplina sostanziale di riferimento, su richiamata. Neppure risulta violata la disciplina processuale di riferimento, essendo ormai assodato a livello interpretativo che il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, è comunque subordinato all’adempimento, da parte del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, dell’onere di allegazione sufficientemente circostanziata e verificabile dei fatti costitutivi del diritto dedotto (Cass. n. 22951/21, 17069/18 ed altre).

Sotto un terzo aspetto, del tutto privo di conseguenze decisorie risulta essere poi stato l’errore sui termini di presentazione della domanda di regolarizzazione D.L. n. 34 del 2020, ex art. 103, conv. in L. n. 77 del 2020 e D.L. n. 52 del 2020, art. 3, profilo definito non a caso “secondario” in ricorso. Si osserva infatti come il ricorrente non abbia neppure allegato di versare nelle condizioni di chiedere il permesso di soggiorno temporaneo per emersione di un rapporto di lavoro irregolare in uno degli specifici settori produttivi indicati dalla legge (art. 103 cit., comma 3), così da fruire del regime di sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio nazionale (art. 103 cit., comma 11). Inoltre, emergeva dagli atti come lo stesso fosse già stato titolare di un permesso di soggiorno scaduto (30.5.18) prima della data indicata dalla legge in esame quale condizione di ammissione alla procedura di emersione-regolarizzazione (art. 103 cit. comma 2).

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Nulla si provvede sulle spese di lite, non avendo l’Amministrazione intimata partecipato al giudizio.

P.Q.M.

La Corte;

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA