Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4176 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA

12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO ANDREA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARINO ROCCO, BUONO GIANPAOLO, giusta procura a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA di ASSICURAZIONE, SOCIETA’ COOPERATIVA (già

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l., di seguito

anche solo Cattolica o la Compagnia), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 5, presso

lo studio dell’avvocato TODARO PAOLO (Studio RUCELLAI &

RAFFAELLI),

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLI ENRICO

ADRIANO, giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 503/06 del TRIBUNALE di NAPOLI – Sezione

Distaccata di ISCHIA, depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – C.L. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 29 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l – che chiedeva di estendere il giudizio al proprio preposto F.G. -, avverso il decreto, emesso dallo stesso Tribunale su ricorso di esso istante, per il pagamento della somma di Euro 56.347,59, di cui al modulo di ” Capitalizzazione Finanziaria a premio unico”.

La sospensione è stata disposta dal Tribunale per l’asserita pregiudizialità, rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del processo penale per i reati di truffa e falsità in scrittura privata promosso nei confronti di F.G. a seguito di denuncia – querela presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l..

Il ricorrente rileva che non sussiste un tale rapporto di pregiudizialità, che legittima la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fra tali giudizi.

Si è costituita la Società Cattolica di Assicurazione, Società Cooperativa, già Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l..

Il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto per impugnare un provvedimento depositato dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il quesito, relativo al motivo di “violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., degli artt. 75, 651, 652 c.p.p. e dell’art. 654 c.p.p., lett. A, nonchè art. 211 disp. att. c.p.p.” è esposto alla pag. 56 del ricorso.

Il ricorso è fondato, sulla base del seguente principio di diritto:

“Ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dell’art. 75 c.p.p. e dell’art. 211 disp. att. c.p.p., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p..

Non corre un tale rapporto di pregiudizialità giuridica tra diritto all’adempimento del contratto, oggetto del giudizio civile (in cui è stato chiesto l’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto, del quale si è invocata la validità ed efficacia nonchè la sua opponibilità – ai sensi dell’art. 2049 c.c. – al soggetto in nome e per conto del quale è stato concluso), e fatti oggetto dell’imputazione penale, relativi a comportamenti fraudolenti del preposto.

Si tratta di due processi aventi ad oggetto l’accertamento dei medesimi fatti, ma, una volta in funzione della cognizione sul fondamento dell’eccezione, proposta con l’opposizione a decreto ingiuntivo e, l’altra della eventuale responsabilità penale (S.O. ord. 5.11.2001 n. 13682 e successive conformi, v. anche Cass. 12.6.2 006 n. 13544; Cass. 15.3.2007 n, 6009).

Peraltro, deve anche evidenziarsi che – nella specie – il C., attore (sostanziale) nel giudizio civile, non risulta neppure essersi costituito parte civile nel processo penale promosso a seguito di denuncia – querela presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l. e che neppure quest’ultima risulta essersi costituita parte civile nel processo penale nei confronti del F., nè essere stata evocata quale responsabile civile del fatto contestato all’imputato.

Non si profila, quindi, neppure l’altra condizione richiesta per la sospensione del giudizio civile, ossia la possibile efficacia di giudicato della sentenza penale, ai sensi dell’art. 654 c.p.c.”.

Il giudizio deve, pertanto, proseguire davanti al tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memorie;

in particolare quelli relativi alla memoria di parte resistente che non presentano elementi di novità tali da condurre a conclusioni diverse da quelle enunciate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio davanti al tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia.

P.Q.M.

LA CORTE Dispone la prosecuzione del giudizio davanti al tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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