Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4176 del 21/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 21/02/2018, (ud. 29/11/2017, dep.21/02/2018),  n. 4176

Fatto

 

– il Consorzio Trash Busters impugna per cassazione, con due motivi, la decisione della CTR in epigrafe che aveva dichiarato inammissibile l’appello della contribuente avverso la decisione della CTP, e relativa all’affermata legittimità dell’avviso di accertamento per Iva, Irap e Ires per l’anno 2006, emesso per operazioni non realmente rese, in quanto proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;

– l’Agenzia delle entrate deduce l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR dichiarato inammissibile il ricorso senza tenere conto della sospensione dei termini processuali disposta dal D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, conv. nella L. n. 122 del 2012 a favore delle parti, e del loro difensori, residenti nei comuni investiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, doglianza riproposta dal secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c.;

– i motivi, da esaminare unitariamente investendo una unitaria questione, sono fondati;

– il D.L. n. 74 cit., art. 6, comma 4, ha stabilito, tra l’altro, la sospensione dei termini perentori processuali dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 anche a favore dei “soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma”;

– la disposizione, invero, non contempla espressamente gli avvocati (e i difensori in genere); tuttavia la norma, in continuità con il dictum della Corte (v. Cass. n. 15181 del 22/07/2016, con riguardo al D.L. n. 39 del 2009, art. 5, comma 3, relativo al sisma dell’Abruzzo, di identico contenuto; v. anche Cons. St. 6^ n. 6732 del 2009, che ha letto la regola in identico modo), deve essere in questo senso interpretata perchè all’evidenza rivolta a consentire anche ai difensori di uscire dalle difficoltà derivate dal terremoto;

– ne deriva, pertanto, che, dall’esame degli atti (consentito in relazione al vizio di error in procedendo dedotto ed attesa la trascrizione in ricorso delle relative emergenze in osservanza del principio di autosufficienza), risulta che al dott. B.G., residente nel comune di (OMISSIS) (investito dagli eventi sismici de quibus), era stato conferito l’incarico di difensore tecnico della società già nel ricorso introduttivo depositato sin dal febbraio 2012 (e, dunque, il mandato risale ad epoca anteriore al 20 maggio 2012, come richiesto dal citato art. 6), sicchè l’appello deve essere considerato tempestivo perchè l’atto di appello è stato depositato il 26 giugno 2013, mentre il termine scadeva il 30 giugno 2013 a causa della sospensione dei termini D.L. n. 74 cit., ex art. 6, comma 4;

– non assume poi rilievo, come invece dedotto dall’Agenzia, la circostanza che il difensore tecnico esercitasse la sua attività in un comune non terremotato ((OMISSIS)), presso il quale era stato anche eletto domicilio, assegnando la norma rilevanza autonoma anche alla sola residenza;

– alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per l’ulteriore esame del merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

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