Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4176 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17947/2018 proposto da:

P.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIULIO DE CAROLIS;

– ricorrente –

contro

V.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI ANTONANGELI;

– controricorrente –

e contro

UBI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2329/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO IN FATO

che:

1. Con ricorso notificato il 14 giugno 2018 via PEC P.F. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello de l’Aquila, n. 2329/2017, pubblicata il 14/12/2017, con cui è stato rigettato l’appello avverso una sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., e art. 2050 c.c., svolta nei confronti della esercente di un gioco per bambini (kart), V.E., la quale aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, Ubi assicuratrice, per essere manlevata.

2. Il ricorso è affidato a due motivi. Il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio. La parte intimata V.E. ha notificato controricorso nei termini indicati in epigrafe, chiedendo la condanna per lite temeraria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per carenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, comma 1; infatti, la parte descrittiva della vicenda portata in esame si sviluppa mediante una pedissequa integrale riproduzione degli atti di causa (copiatura della sentenza impugnata, dell’atto di citazione del primo giudizio, della sentenza di primo grado e dell’atto di appello), e risulta priva di ogni autonoma elaborazione sommaria, sintetica o riassuntiva, delle vicende processuali, idonea a renderla illustrativa dei fatti di causa (v. Cass. 14/10/2011, n. 21297).

4, Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, per soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla indotta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. U. 11/04/2012, n. 5698; tra le molte altre: Cass. 9/10/2012, n. 17168; Cass. 27/01/2014, n. 1609; Cass. 13/06/2014, n. 13550; Cass. 12/02/2015, n. 2747; Cass. ord. 06/05/2015, n. 9163; 5.Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016); sicchè il ricorso per cassazione redatto “per assemblaggio”, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3), c.p.c., che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione dei motivi (cfr. Cass. 22/02/2016, n. 3385).

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore delle parti separatamente resistenti. Non sussistono i presupposti per valutare la richiesta di condanna per lite temeraria, dovendosi l’esame del ricorso arrestare al rilievo d’inammissibilità relativo alla sua errata redazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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