Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4176 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 09/02/2022), n.4176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31085-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO FRISI,

24, presso lo studio dell’avvocato CECILIA RIZZICA, rappresentato e

difeso dall’avvocato JANE MORI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco, ha annullato l’avviso di addebito emesso dall’Inps nei confronti di M.R. recante la richiesta di versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo 2009-2011 a valere sui redditi concernenti la partecipazione quale socio e amministratore unico della “Alibrianza s.r.l.”, sul presupposto del mancato svolgimento di attività lavorativa in favore della predetta società da parte dello stesso;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;

M.R. ha depositato controricorso;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps deduce “Violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis, di conv.ne con modif.ni del decreto L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233”; contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale limitandosi a ribadire la propria opposta tesi secondo cui, il reddito proveniente dalla partecipazione a una società a responsabilità limitata deve essere incluso nel calcolo della contribuzione previdenziale cd. a percentuale;

il motivo non merita accoglimento;

questa Corte (Cass. n. 21540 del 2019) ha affermato che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, lett. e)”;

il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello nel caso in esame, di tal che, le censure mosse dall’Inps si rivelano infondate;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo in favore della parte costituita, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente M., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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