Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4175 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4175 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 19662-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AUTOTRASPORTI BADIALI DI BADIALI GIUSEPPE E C. SNC;
– intimata,avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 22/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/11/2017 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO ANDRONIO;

Data pubblicazione: 21/02/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 19 maggio – 22 giugno 2011, la Commissione tributaria
regionale di Milano ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Milano, con la quale era stato accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso
di pagamento emesso dall’Agenzia delle Dogane per il ritenuto indebito utilizzo in
compensazione di un credito di imposta per il trasporto merci relativo all’anno 2001.
Secondo la Commissione regionale, la contribuente ha legittimamente portato in

tale compensazione, stabilendo che il credito va utilizzato entro l’anno solare in cui è sorto,
«non può essere considerata perentoria»: nel caso di specie, la contribuente aveva
presentato richiesta di riconoscimento del credito il 9 novembre 2001 e aveva atteso, per
l’utilizzazione del credito, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 4, comma 1, del
d.P.R. n. 277 del 2000; termine che era scaduto nell’anno successivo, in cui il credito era
stato portato in compensazione.
2. – Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso,
chiedendone la cassazione e lamentando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli
artt. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, 8 della legge n. 448 del 1998, 1 e 2 del di.
n. 265 del 2000, convertito dalla legge n. 343 del 2000. Sostiene la ricorrente che, in base
alla prima di dette disposizioni, l’utilizzazione in compensazione del credito di imposta può
avvenire solo entro l’anno solare in cui lo stesso è sorto e che tale termine deve essere
considerato perentorio; con la conseguenza che il credito non può essere portato in
compensazione nell’anno successivo, come invece avvenuto nel caso di specie.
La parte contribuente non si è costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame, l’avviso di pagamento dell’amministrazione finanziaria è stato
emanato sulla base di un controllo documentale da cui è emerso che la società contribuente
ha effettuato una compensazione, tramite modello F24, in data 16 gennaio 2002, a seguito
della presentazione dell’istanza di riconoscimento del relativo credito di imposta per
trasporto merci, presentata il 9 novembre 2001, in relazione a gasolio effettivamente
consumato nel primo semestre 2001.
La materia è regolata dal d.P.R. n. 277 del 2000, regolamento di attuazione dell’art.
8 della legge n. 448 del 1998 e del successivo decreto-legge n. 265 del 2000, convertito
dalla legge n. 343 del 2000. L’art. 3 del richiamato d.P.R. – per quanto qui rileva – prevede
che, per ottenere l’agevolazione inerente al consumo, l’esercente deve presentare apposita
dichiarazione. Il successivo art. 4 prevede, al comma 1, che, decorsi 60 giorni dal
ricevimento della dichiarazione senza che l’amministrazione abbia notificato un
3

compensazione il credito di imposta, perché la norma che fissa il termine di decadenza per

provvedimento di diniego, l’istanza si considera accolta e il contribuente può utilizzare
l’importo del credito in compensazione. Il comma 3 dello stesso art. 4 stabilisce, infine, che
gli esercenti utilizzano il credito in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto; in
alternativa, il contribuente può presentare, entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a
quello in cui è avvenuto il consumo, istanza di rimborso.
La portata di tali previsioni è stata precisata4

i giurisprudenza di questa Corte,

secondo cui la categoricità della formula letterale dell’art. 4 citato («gli esercenti

dell’agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale indicano che il doppio termine è imposto
a pena di decadenza, pur in assenza di un’espressa qualificazione in tal senso (ex multis,
Sez. 5, n. 7879 del 18/05/2012, Rv. 622388 – 01; Sez. 5, n. 6937 del 17/03/2017, Rv.
643311 – 01). E la perentorietà di tali termini non rende eccessivamente gravosa la fruizione
delle agevolazioni da parte del contribuente, perché egli ha comunque l’alternativa fra il
meccanismo della compensazione, attivabile solo fino alla fine dell’anno solare di
riferimento, e quello del rimborso, attivabile anche nella prima metà dell’anno successivo.
La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con tale principio, laddove
afferma che, nel caso in cui il termine dilatano di 60 giorni previsto dall’art. 4, comma 1,
del d.P.R. n. 277 del 2000 scada in un anno successivo rispetto quello nella presentazione
della dichiarazione finalizzata all’utilizzazione del credito in compensazione, tale credito
possa essere portato in compensazione anche nell’anno successivo rispetto quello in cui è
sorto.
4. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione senza
rinvio della sentenza impugnata, dovendosi ritenere legittimo l’avviso di pagamento
impugnato. Le spese devono essere compensate, in relazione a tutti i gradi di giudizio, per
l’oggettiva incertezza nella formulazione della normativa rilevante e a fronte di un indirizzo
interpretativo di legittimità che è andato consolidandosi in epoca successiva al sorgere della
controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso originario. Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2017.

utilizzano il credito in compensazione entro») e la ratio di contenere nel tempo l’esercizio

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