Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4175 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5534/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 867/7/2015 emessa il 14/01/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il

20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 14 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da A.A. avverso la sentenza n. 208/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Imperia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’appellante contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che il ricorso introduttivo del processo dovesse considerarsi tempestivo e perciò ammissibile; che inoltre erano parzialmente fondate le eccezioni del contribuente sicchè annullava parzialmente l’atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto l’ammissibilità dell’appello nonostante che – essendo pacificamente al di fuori di ipotesi di rimessione al primo giudice ex artt. 353, 354 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 – lo stesso contenesse soltanto censure in rito e non riproponesse alcuna delle questioni di merito eccepite in prime cure.

La censura è fondata.

E’ infatti consolidato il principio che “E’ ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. e, nel caso specifico del processo tributario (ricorrente nella specie), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientri in uno di tali casi tassativamente previsti, è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione” (Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004, Rv. 576270; vedi anche Sez. U., Sentenza n. 12541 del 14/12/1998, Rv. 521616-01 e da ultimo Sez. 1, 2302/2016, non massimata).

Trattandosi di questione comunque rilevabile ex officio, chiaro è che la sentenza impugnata palesemente contrasta con tale principio e va dunque cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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