Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41742 del 28/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5222/2021 R.G. proposto da:

Fondazione Centro Studi Giambattista Vico (ONLUS), rappresentata e

difesa dall’Avv. Germano di Feo, con domicilio eletto in Roma, via

Cicerone, n. 49, presso lo studio dell’Avv. Adriano Tortora;

– ricorrente –

contro

Provincia Religiosa Salernitano-Lucana dell’Immacolata Concezione dei

Frati Minori, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Paola De Luca,

con domicilio eletto in Roma, via Santa Maria Mediatrice, n. 25,

presso la Curia Generale Frati Minori;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 714/2020,

depositata il 30 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2011 la Provincia Religiosa Salernitano-Lucana dell’Immacolata Concezione dei Frati Minori chiese al Tribunale di Salerno di dichiarare la cessazione del contratto di comodato stipulato in data (OMISSIS) con la Fondazione Centro Studi Giambattista Vico Onlus, avente ad oggetto alcuni locali di sua proprietà ubicati nel complesso conventuale di (OMISSIS), con la condanna di quest’ultima al rilascio degli stessi.

Il tribunale, qualificato il contratto come comodato senza determinazione di durata, come tale suscettibile di cessare per effetto del recesso (ad nutum) del comodante, accolse la domanda.

La corte d’appello rigettò il gravame interposto dalla fondazione, condannandola alle spese del grado.

2. In accoglimento del ricorso proposto dalla soccombente la S.C., con sentenza n. 9796 del 09/04/2019, ha cassato tale decisione, con rinvio al giudice a quo, affermando il principio di diritto secondo cui “in tema di comodato, nel caso in cui le parti abbiano vincolato l’efficacia del rapporto al venir meno dell’utilizzazione del bene concesso in godimento secondo gli accordi convenuti (ovvero al venir meno degli scopi statutari dell’ente comodatario), la circostanza che i termini dell’accordo non consentano di individuarne un’ipotesi di comodato con determinazione di durata, ai sensi dell’art. 1809 c.c., non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata con potere di recesso ad nutum del comodante, ai sensi dell’art. 1810 c.c., spettando al giudice di merito il compito di verificare se l’assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile a un accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolazione del potere del comodante di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, attraverso la sua sottrazione alla regola dell’esercizio discrezionale (ad nutum), in modo che lo stesso comodante sia autorizzato ad esercitarlo unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti; ricorso, la cui dimostrazione incombe, in caso di contestazione, sul comodante”.

3. Pronunciando quindi in sede di rinvio la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto che:

– da un lato, la previsione della facoltà di esercitare liberamente il recesso, riconosciuta all’ente comodante solamente in caso di cessazione dell’effettivo espletamento delle attività culturali della fondazione comodataria o del suo scopo statutario, connotasse il contratto come figura atipica di comodato meritevole di tutela in quanto rispondente a specifici interessi delle parti di natura culturale e sociale;

– dall’altro, l’ente ricorrente non aveva dato prova, su di esso incombente, della ricorrenza di tale presupposto convenzionale dell’azionato recesso, ossia della cessazione di tale attività.

Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dell’ente religioso, con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, compresi il giudizio di legittimità e quello di rinvio; ciò “in ragione” – ha testualmente affermato in motivazione – “della novità della ricostruzione, che si sta affacciando all’orizzonte della giurisprudenza di legittimità solamente in questi ultimi anni e non ha ancora trovato conferma in decisioni del supremo organo nomofilattico, relativa alla figura atipica contrattuale di cui si è detto…, determinante ai fini della decisione della controversia”.

2. Avverso tale decisione la Fondazione Centro Studi Giambattista Vico Onlus propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste l’intimata depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali.

Lamenta che la giustificazione al riguardo addotta in sentenza è erronea e illogica atteso che – sostiene – diversamente da quanto ritenuto in sentenza non si è in presenza di alcuna “novità della ricostruzione… relativa alfa figura atipica contrattuale”, essendosi sul punto questa Corte pronunciata varie volte prima dell’introduzione della lite.

2. La censura è infondata.

2.1. Va premesso che, come del resto dedotto dalla ricorrente, essendo stato il giudizio instaurato con ricorso depositato in data 29 dicembre 2011, opera, nel caso in esame, in materia di spese processuali, la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, che – per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore – ha modificato nuovamente dell’art. 92 c.p.c., il comma 2, dopo la novella di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), già applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 (medesima L., art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, conv. con mod. nella L. 23 febbraio 2006, n. 51).

La nuova disposizione, che regola la fattispecie in esame ratione temporis, ha previsto che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti”.

2.2. Mette conto per completezza rammentare che alla norma è stata apportata successivamente una nuova modifica – di tenore ulteriormente restrittivo – dal D.L. 1 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (e dunque non al presente), nel senso che la compensazione è limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca “ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

Tale norma, come noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (in tal modo segnando un tendenziale ripristino della previgente disciplina, limitato tuttavia dalla considerazione che le altre gravi ed eccezionali ragioni valorizzate ai fini della compensazione delle spese dovranno essere “analoghe” -ossia di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità – a quelle testualmente previste della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).

2.3. Nei giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese poteva essere disposta, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza” (v. in argomento Cass. n. 11284 del 2015), mentre il testo della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie – ossia, ripetesi, la versione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 – è più rigoroso e consente, come pure s’e’ già detto, la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

2.4. La locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” è stata ricondotta – nell’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte -nell’alveo delle c.d. “norme elastiche”, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Sez. U. 22/02/2012, n. 2572).

Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto.

In altri termini, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n. 16473; 14/07/2016, n. 14411).

2.5. Nel caso di specie la giustificazione offerta dai giudici a quibus risponde pienamente a detti requisiti e si sottrae alla infondata censura svolta dalla ricorrente.

Questa, in buona sostanza, sostiene che il principio in base al quale la corte di merito, in sede di rinvio dalla cassazione, ha dichiarato infondato il recesso operato dalla comodante, sua controparte in giudizio, era già presente nella giurisprudenza di legittimità.

Tale rilievo però non vale affatto a confutare la giustificazione addotta in sentenza, dal momento che questa non consiste nell’affermata assoluta novità del principio applicato per la risoluzione della lite, quanto, ben diversamente, nel fatto che questo aveva trovato ingresso nella giurisprudenza di legittimità solo “in questi ultimi anni” e non aveva trovato ancora “conferma in decisioni del supremo organo nomofilattico” (ossia, da parte delle Sezioni Unite).

Tali rilievi sono, anzitutto, ineccepibili in punto di fatto; il primo e unico precedente che alla figura del comodato “atipico” aveva fatto ricorso (peraltro con riferimento ad ipotesi non pienamente sovrapponibile a quella considerata) prima dell’introduzione della controversia de qua e’, infatti, rappresentato dall’arresto di Cass. n. 6678 del 2008, il quale non può affatto ritenersi confermato, come sostiene la ricorrente, dalla pronuncia di Cass. Sez. U. n. 3168 del 2011 (che anzi espressamente avverte non potersi predicare alcuna continuità), né dalla pure evocata sentenza di Cass. n. 2719 del 1995 la quale riguarda la figura “tipica” del comodato a termine, che solo afferma potersi desumere per implicito dall’uso cui il bene oggetto del comodato è destinato.

E si tratta inoltre di rilievi pienamente idonei a rappresentare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione a termini della norma citata.

L’estrazione della applicata regola di giudizio per via di interpretazione sistematica innovativa – rispetto ad un tradizionale orientamento che avrebbe portato a conclusioni opposte – ne indicano il carattere di principio che non è suscettibile di essere ancora annoverato tra quelli c.d. “consolidati” e, pertanto, connotano l’iniziativa giudiziaria della parte soccombente come giustificabile ancorché infondata, e non meritevole della condanna alle spese.

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

L’esito complessivo della annosa controversa, che ha visto comunque la fondazione vittoriosa, e le stesse considerazioni sopra svolte, viste questa volte dal punto di vista della parte vittoriosa, giustificano la compensazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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