Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4174 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4174 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso 12412-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SORIANO PAOLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 170/2010 della
di NAPOLI,

COMM.TRIB.REG.

depositata il 17/05/2010;

udita la reiazion dii

CiAL19à eu1ts

nella camera dì

consiglio del 13/11/2017 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO ANDRONIO.

Data pubblicazione: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha
confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, con la quale era
stato accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di Iva Irpef e Irap per l’anno di imposta 2000. Tale
atto dì accertamento era conseguenza del rigetto dell’istanza di condono presentata dal
contribuente ai sensi della legge n. 289 del 2002. I giudici di primo e secondo grado, preso

sentenza della stessa Commissione tributaria regionale, hanno ritenuto l’illegittimità
dell’avviso di accertamento, del quale il diniego del condono costituiva l’antecedente logico.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, lamentando: 1)
la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., sul rilievo che, nella pendenza del giudizio sul
diniego del condono, la Commissione tributaria che doveva giudicare sull’avviso di
accertamento avrebbe dovuto sospendere il processo; 2) l’insufficiente motivazione in
ordine a un fatto decisivo, sul rilievo la Commissione tributaria regionale afferma che i motivi
di appello sarebbero la mera riproposizìone di questioni già esaminate, mentre si trattava
di censure relative alla legittimità del diniego di condono, non prese in considerazione in
primo grado.

1,01,
3. – La parte contribuentèsi è costituita.

4. – Successivamente alla presentazione del ricorso, con sentenza Sez. 5, 6 febbraio
2015, n. 2178, la Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza di secondo grado
che aveva ritenuto illegittimo il diniego di condono e, decidendo nel merito, ha rigettato il
ricorso introduttivo del contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. – Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente – è fondato.
Come evidenziato dall’amministrazione ricorrente, la sentenza impugnata si basa
sull’assunto che l’avviso di accertamento sarebbe illegittimo, per la illegittimità del diniego
del condono, che ne costituisce l’antecedente logico. E la illegittimità del diniego di condono
è stata data per presupposta sulla base del mero richiamo alla sentenza della stessa
Commissione regionale, impugnata dì fronte alla Corte dì cassazione, che aveva statuito sul
punto. Tale ultima sentenza è stata cassata senza rinvio dalla sentenza Sez. 5, 6 febbraio
2015, n. 2178, della Corte di cassazione, la quale, decidendo nel merito, ha rigettato il
ricorso introduttivo del contribuente. Si è, in particolare, richiamato il comma 15 dell’art. 9
della legge n. 289 del 2002, secondo cui la mancanza dei dati rilevanti nella dichiarazione
originariamente presentata è ostativa al conseguimento della definizione automatica,
ricordando che grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la situazione o la pendenza

2

atto dell’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono, confermato con

tributaria sono state definite con l’adempimento delle prescrizioni previste dalla legge; onere
non soddisfatto nel caso di specie, in presenza di dati incompleti fin dall’inizio.
All’affermata legittimità del diniego di condono consegue la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Napoli, diversa sezione,
perché proceda a nuovo giudizio, anche ai fini delle spese, tenendo conto di quanto sopra
rilevato.
P.Q.M.

sulle spese, alla Commissione tributaria regionale di Napoli, diversa sezione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2017.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio anche

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