Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4174 del 20/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4174 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 45-2008 proposto da:
DE MUSSO IGNAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato
BELLOMO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato
DAMASCELLI ANTONIO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

2012
2618

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI

2,

AGENZIA

GENERALE DELLE ENTRATE;

Intimati

avverso la sentenza n. 82/2006 della COMM.TRIB.REG.

di

Data pubblicazione: 20/02/2013

BARI, depositata il 17/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DAMASCELLI che si

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

riporta agli scritti difensivi;

08 45 De Musso
Fatto
Con sentenza n. 82/06/06, depositata il 17.11.2006, la Commissione
Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia
delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Bari n. 8/19/2004, confermando l’avviso di accertamento, relativo all’anno
1996, con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito dichiarato da De
lavori in ferro, ai fini Irpef, da L. 21.989.000 a L. 122.617.000, non avendo
mai il contribuente richiesto la partita Iva ed avendo omesso i relativi
adempimenti fiscali
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma
due, nn. 2,3,4 D.Igs 546/92 omessa motivazione e omesso esame di un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. cinque,
c.p.c. non avendo esaminato la prova contraria offerta dal contribuente
con riferimento alla movimentazione bancaria, evidenziando la mancanza
del rapporto di causalità diretto tra gli appunti, ritrovati dai verbalizzanti e i
ricavi, omettendo i giudici di merito di illustrare quali sono stati gli
elementi di riscontro relativi all’accertamento.
b) nullità della sentenza, omessa pronuncia su un punto decisivo della
controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., contrasto
tra chiesto pronunciato, in relazione agli articoli 360,n. 4 c.p.c., avendo
omesso la CTR di pronunciare sulla domanda del contribuente volta a
vincere la presunzione di cui all’art. 32 d.p.r. 600/73 di imputazione a
ricavi dei versamenti prelevamenti bancari, in forza di produzione di
ragioni giustificative documentate nel processo.
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.12.2012, in cui il PG
ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Trattasi, all’evidenza, con riferimento al primo motivo di ricorso di assoluta
insufficienza della motivazione in ordine ai motivi di impugnazione essendosi
1

Musso Ignazio, esercente attività d’impresa consistente nell’esecuzione di

la sentenza limitata a riferire, esaurendo l’intera parte motiva che “l’analisi
degli atti e dei fatti operata dalla guardia di finanza e fatta propria dal ufficio
non lasciò dubbi che ci si trovi di fronte all’attività d’impresa esercitati in nero
e quindi ad evasione totale”
Il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito, del tutto
generico, non esamina i motivi di appello posti a fondamento
dell’impugnazione.

presupposti di fatto specifici propri della vicenda esaminata, né alle ragioni di
diritto idonee a supportare la decisione assunta.
Ricorre, nella fattispecie, quindi, il vizio di omessa motivazione lamentato,
mancando il percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del
convincimento del Giudice in ordine ai motivi di impugnazione. (cfr Cass. V
sez. 10.11.2010 n. 2845)
Anche il secondo motivo è fondato.
Costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e
pronunciato l’avere omesso da parte dei giudici di appello, di pronunciarsi
sulla domanda del contribuente volta a vincere la presunzione stabilita
dall’art. 32 D:P.R. 600/73 di imputazione a ricavi dei versamenti e
prelevamenti bancari, in forza della documentazione presentata, rientrando
nei poteri della CTR l’eventuale rideterminazione del reddito.
Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazioneannullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto
non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla
pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva
dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione
della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di
fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli
specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (Sez. 5,
Sentenza n. 21759 del 20/10/2011)
I vizi accertati impongono la cassazione della sentenza con rinvio affinché la
Commissione tributaria regionale possa riesaminare la vicenda processuale
e sostanziale, motivando adeguatamente e provvedendo altresì sulle spese
del giudizio di legittimità.
2

Le affermazioni riportate sono molte generiche e non sono ancorate né a

•.

••-•

^••••••••

”•• • •:y•:, ‘•”•,

PQM
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le
spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Campania

Così deciso in Roma, il 19.12.2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA