Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4174 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. II, 17/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19353/2019 proposto da:

G.L., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA PETRACCI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3068/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.L., cittadino del (OMISSIS) propose, innanzi alla Commissione Territoriale di Roma, Sezione di Ancona, la domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Innanzi alla Commissione Territoriale egli dichiarò di essere fuggito dal proprio paese in quanto, dopo la morte del padre adottivo, gli zii adottivi lo avevano cacciato di casa, dopo averlo minacciato e picchiato.

1.2. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Ancona.

1.3. La corte di merito ritenne che si trattasse di vicenda privata non legittimante i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); accertò che in Gambia non sussisteva una situazione di violenza generalizzata e che il ricorrente non versava in condizioni di vulnerabilità, che costituisce il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso G.L. sulla base di tre motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno ha depositato un “atto di costituzione” non notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza per omessa motivazione e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto la corte di merito non avrebbe motivato in ordine al motivo d’appello relativo al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e delle conseguenze in caso di rientro nel paese d’origine. Inoltre, la corte d’appello avrebbe omesso di disporre l’audizione del ricorrente per chiarire le lacune probatorie attivando i propri poteri officiosi.

1. Il motivo è inammissibile.

1.1. La corte d’appello non ha esplicitamente motivato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto ha riconosciuto che la vicenda narrata, rientrando nell’ambito della sfera personale, escludeva in radice la persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua e religione, previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 7. Conseguentemente il giudicante non ha ritenuto necessario rinnovare l’istruttoria poichè nessun apporto avrebbe fornito l’audizione del richiedente, considerando peraltro l’omessa allegazione di circostanze nuove (Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, n. 24364).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6 e art. 14, lett. b), in quanto la corte d’appello avrebbe rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza accertare la situazione del paese di provenienza.

2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

2.1. Nonostante il motivo di ricorso indichi nella rubrica la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), vi è una chiara doglianza anche in ordine alla violazione dell’art. 14, lett. c), (pag. 12 del ricorso), che va scrutinata dal collegio sulla base del principio secondo cui il ricorso per cassazione non richiede l’adozione di formule sacramentali (Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n. 10862).

2.2. Per quanto riguarda le ipotesi previste dall’art. 14, lett. a) e b), il ricorrente deduce una generica violazione dei diritti umani senza allegare di aver presentato denuncia nei confronti dello zio e di non aver ricevuto dallo Stato adeguata protezione (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26823).

2.3. Il motivo è invece fondato in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto non vengono indicate le fonti qualificate, sulle quali la corte di merito ha basato il suo convincimento sull’inesistenza in Gambia di una situazione di conflitto generalizzato.

2.4. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede espressamente che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (…) sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale.

2.5 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione. Tale accertamento va compiuto alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente, elaborate da fonti ufficiali. Pertanto, è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione e non limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, n. 13772; Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, n. 13253; Cassazione civile sez. II, 20/05/2020, n. 9230).

1.4. Nella specie, la corte di merito ha escluso la sussistenza in Gambia di una situazione di conflitto generalizzato senza indicare le fonti da cui ha tratto detta informazione.

2.5. Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi ad altra sezione della Corte d’appello di Ancona.

3. Va dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa motivazione in ordine al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi ad altra sezione della Corte d’appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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