Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4173 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2073-2009 proposto da:

THI CATANIA a R.L. in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato MELIADO1 GIOVANNI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUFFRIDA ANTONIO,

BORLONE LUIGI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ACQUA MARCIA TURISMO SPA in persona del suo Presidente del Consiglio

di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE n. 3, presso lo Studio Legale RAPPAZZO, rappresentata e

difesa dall’avv. RAPPAZZO ANTONIO, giusta procura speciale alle liti

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

THI CATANIA a R.L. in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avv. GIOVANNI MELIADO1, che la

rappresenta e difende unitamente agli avv.ti ANTONIO GIUFFRIDA, LUIGI

BORLONE, giusta delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 92/2 008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

del 25.9.08, depositata il 16/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Silvana Meliambro (per delega avv.

Giovanni Meliadò) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Antonio Rappazzo che si riporta agli scritti. E’ presente il P.G. in

persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva rispetto alla

relazione scritta.

La Corte letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 10 gennaio 2009 la THI Catania S.r.l.

ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 14 novembre 2008, depositata in data 16 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina – Sezione distaccata di Taormina – fissava al 15 marzo 2009 il rilascio dell’azienda denominata “San Domenico Palace Hotel di Taormina” mentre confermava la sentenza impugnata circa la cessazione al 31 dicembre 2007 del contratto di affitto della suddetta azienda alberghiera intervenuto tra S.G.A.S. S.p.A. e la THI. La resistente Acqua Marcia Turismo S.p.A. (Società incorporante la S.G.A.S. S.p.A.) ha proposto ricorso incidentale notificato il 14 febbraio 2009 cui la THI ha resistito con controricorso. Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – Il ricorso principale si rivela inammissibile per due ordini di ragioni, ciascuna di per sè determinante.

In primo luogo risulta violato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

I motivi di ricorso fanno riferimento ad una pluralità di documenti (tra cui lo stesso contratto) a proposito dei quali non sono stati soddisfatti gli oneri processuali sopra indicati.

3. – In secondo luogo i quindici motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il primo motivo viene denunciato vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. laddove viene esclusa l’annullabilità del contratto di affitto d’azienda a cagione della sussistenza di una indubbia lievitazione dei costi e della natura soggettiva dei contraenti. Ma la censura non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicazione generalizzata, nè un momento di sintesi idoneo a circoscrivere il fatto controverso secondo il criterio sopra evidenziato. Per contro, la censura rende necessari l’esame degli atti e valutazioni che sono riservate al giudice del merito.

Con il secondo motivo viene lamentato ancora una volta il vizio di motivazione circa l’asserita indubbia lievitazione dei costi dell’operazione sopravenuta alla stipula dell’accordo quadro. La stessa ricorrente riconosce che per risolvere la questione, oltre ad assumere prove testimoniali, occorre esaminare ben otto documenti.

Il terzo motivo riguarda ancora il vizio di motivazione in tema di natura soggettiva dei contraenti e dei partner finanziari di riferimento. Al riguardo è sufficiente sottolineare che il quesito finale, che non contiene la chiara indicazione del fatto controverso, si duole perchè la Corte territoriale non ha considerato la ritenuta accertata incapacità economica della THI al momento della conclusione del contratto e l’accertata capacità economica e finanziaria di Acqua Marcia.

Con il quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazione (che non sono sinonimi e, quindi, vanno specificate) degli artt. 1427, 1434, 1435 e 1443 c.c., nonchè vizio di motivazione con riferimento alla minaccia di inadempimento come proposta di modifica delle condizioni pattuite. Vengono, dunque, denunciati vizi ontologicamente e strutturalmente diversi. I due quesiti finali si limitano a richiamare le norme assertivamente violate o falsamente applicate senza darne ragione, risultano astratti, implicano valutazioni di carattere fattuale.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione degli artt. 228, 229 e 230 c.p.c. con riferimento alla conduzione del processo da parte del Tribunale e della Corte territoriale. Il tema riguarda la mancata ammissione di interpelli e di prova testimoniale, ma il quesito si rivela del tutto generico, inidoneo a sollecitare una pronuncia della Corte, necessariamente connesso a valutazioni riservate ai giudici di merito.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2724 c.c., n. 1 e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione delle prove testimoniali su fatti controversi e decisivi per il giudizio. La censura, come riconosce la stesa ricorrente, “si pone nello stesso alveo e motivi della precedente” e ne segue la sorte. Manca l’indicazione specifica delle prove di cui si lamenta la omessa ammissione e delle ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito ad ammetterle. E’ appena il caso di aggiungere che il sindacato di legittimità riguarda esclusivamente la sentenza d’appello, che l’art. 345 c.p.c. vieta nuove prove nel giudizio d’appello e che, quindi, la Corte territoriale può esaminare le questioni attinenti all’ammissione di prove, a parte le ipotesi di prove che la parte non abbia potuto incolpevolmente presentare in primo grado o di prove decisive per la decisione, solo se tempestivamente dedotte in primo grado e formanti oggetto di specifico motivo di gravame per lamentarne la mancata ammissione da parte del primo giudice.

Il settimo motivo attiene ancora al vizio di motivazione relativamente alla non ammissione di ATP e CTU al fine di valutare la gravità dell’inadempimento di AMT alla transazione di cui si è chiesta la risoluzione.

La censura è inammissibile per le ragioni già vedute a proposito della precedente.

L’ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1444 c.c., comma 1. Il quesito non contiene la chiara indicazione del fatto controverso e non postula l’enunciazione di un principio di diritto nel contempo decisivo della controversia e di applicabilità generalizzata.

Il nono motivo prefigura violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Il tema è la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado con la quale la sentenza impugnata ha rigettato un motivo di gravame, ma il quesito è espresso in termini di assoluta astrattezza ed è, quindi, inidoneo a soddisfare le esigenze perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

Il decimo motivo violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in combinato disposto degli artt. 1455, 1458 e 1459 c.c. si articola in due censure ciascuna delle quali si conclude con un quesito che è svincolato dai necessari riferimenti al caso concreto.

L’undicesimo motivo prefigura vizio di motivazione riferito al ritenuto, per relationem, “intuitivamente consumato nelle trattative che hanno condotto le parti a confermare, in seno alla detta transazione, la vigenza e la vincolatività tra le parti del contratto di affitto in esame”.

Il vizio di motivazione di una sentenza non può essere apprezzato in relazione ad una singola frase avulsa dal contesto in cui è stata inserita.

Anche in questo caso manca la chiara indicazione del fatto controverso e le indicazioni idonee a valutare gli asseriti vizi motivazionali.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo d’appello. Il tema viene indicato nell’ininfluenza della natura o meno obbligatoria dell’accordo quadro sull’annullamento del contatto d’affitto e sulla presenza di contratto legittimante la protrazione della detenzione qualificata del San Domenico in capo alla THI. Il giudice non è tenuto a dare risposta specifica ad ogni e ciascuna delle tesi prospettate. La Corte territoriale ha esaminato secondo un metodo globale le doglianze sottoposte al suo esame raggruppandole per tema. Tra gli altri ha trattato quello dell’annullamento del contratto d’affitto dandogli una soluzione adeguatamente motivata. In questo quadro ha valutato l’accordo quadro e la sua incisività sul thema decidendum.

Anche la tredicesima censura ha per oggetto l’omessa motivazione su un motivo d’appello. Il tema ricalca quello trattato con il precedente motivo e ne segue le sorti.

Il quattordicesimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1965 e segg., 1976 c.c. nonchè vizio di motivazione.

Il quesito si rivela astratto e tratta temi che implicano esame degli atti e valutazioni di merito.

Il quindicesimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2562 c.c., D.L. 7 febbraio 1983, n. 12, art. 1, comma 9 septies e successive modifiche, L. n. 392 del 1978, art. 27 nonchè vizio di motivazione.

La censura attiene alla natura del contatto del dicembre 1998 intercorso tra THI e AMT. Anche il quesito relativo a questa censura si rivela astratto e la soluzione della questione da esso proposta rende necessaria la valutazione di documenti e apprezzamenti di merito.

4. – Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. La statuizione rende inefficace il ricorso incidentale tardivo (poichè proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata, essendo stato notificato a mezzo del servizio postale e spedito il 29 Gennaio 2009) ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente principale ha presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla THI Catania con la memoria non dimostrano l’assolvimento degli oneri processuali imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dal successivo art. 366 bis; i motivi di ricorso richiedono esame di atti e documenti e apprezzamenti di fatto, quindi esulano dai limiti del sindacato di legittimità.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale è inefficace; ritenuta la complessiva soccombenza della ricorrente principale, le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della medesima;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale. Condanna la THI Catania al pagamento in favore della AMT delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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