Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4173 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 4173 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso 10458-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SORIANO PAOLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMELA DE
FRANCISCIS (avviso postale ex art. 135);

controricorrente

avverso la sentenza n. 169/2010 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 17/05/2010;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/11/2017 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO ANDRONIO.

RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha
confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, con la quale era
stato accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di Iva Irpef e Irap per l’anno di imposta 2002. Tale
atto di accertamento era conseguenza del rigetto dell’istanza di condono presentata dal
contribuente ai sensi della legge n. 289 del 2002. I giudici di primo e secondo grado, preso

sentenza della stessa Commissione tributaria regionale, hanno ritenuto l’illegittimità
dell’avviso di accertamento, del quale il diniego del condono costituiva l’antecedente logico.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, lamentando: 1)
la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., sul rilievo che, nella pendenza del giudizio sul
diniego del condono, la Commissione tributaria che doveva giudicare sull’avviso di
accertamento avrebbe dovuto sospendere il processo; 2) l’insufficiente motivazione in
ordine a un fatto decisivo, sul rilievo la Commissione tributaria regionale afferma che i motivi
di appello sarebbero la mera riproposizione di questioni già esaminate, mentre si trattava
di censure relative alla legittimità del diniego di condono, non prese in considerazione in
primo grado.
3. – La parte contribuente si è costituita, depositando controricorso, con cui sostiene
che dall’omessa sospensione del procedimento per pregiudizialità non è derivato pregiudizio
all’Agenzia. Si sostiene, poi, la illegittimità del condono. Afferma, inoltre, che, con il ricorso
in primo grado, era stata eccepita illegittimità dell’accertamento per elementi diversi dal
condono e, in particolare, per la documentazione presentata circa le forniture e la mancata
considerazione delle percentuali di ricarico.
4. – Successivamente alla presentazione del ricorso, con sentenza Sez. 5, 6 febbraio
2015, n. 2178, la Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza di secondo grado
che aveva ritenuto illegittimo il diniego di condono e, decidendo nel merito, ha rigettato il
ricorso introduttivo del contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. – Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente – è fondato.
Come evidenziato dall’amministrazione ricorrente, la sentenza impugnata si basa
sull’assunto che l’avviso di accertamento sarebbe illegittimo, per la illegittimità del diniego
del condono, che ne costituisce l’antecedente logico. E la illegittimità del diniego di condono
è stata data per presupposta sulla base del mero richiamo alla sentenza della stessa
Commissione regionale, impugnata di fronte alla Corte di cassazione, che aveva statuito sul
punto. Tale ultima sentenza è stata cassata senza rinvio dalla sentenza Sez. 5, 6 febbraio
2015, n. 2178, della Corte di cassazione, la quale, decidendo nel merito, ha rigettato il
3

atto dell’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono, confermato con

ricorso introduttivo del contribuente. Si è, in particolare, richiamato il comma 15 dell’art. 9
della legge n. 289 del 2002, secondo cui la mancanza dei dati rilevanti nella dichiarazione
originariamente presentata è ostativa al conseguimento della definizione automatica,
ricordando che grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la situazione o la pendenza
tributaria sono state definite con l’adempimento delle prescrizioni previste dalla legge; onere
non soddisfatto nel caso di specie, in presenza di dati incompleti fin dall’inizio.
All’affermata legittimità del diniego di condono consegue la cassazione della sentenza

perché proceda a nuovo giudizio, anche ai fini delle spese, tenendo conto di quanto sopra
rilevato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio anche
sulle spese, alla Commissione tributaria regionale di Napoli, diversa sezione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2017.

impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Napoli, diversa sezione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA