Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4173 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4173 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

KIMIYA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri n. 1, presso
l’avv. Giuseppe Piero Siviglia, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore
Sammartino, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.
120/24/06, depositata il 30 luglio 2007.

Data pubblicazione: 21/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la

epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata
l’illegittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta, previsto dall’art.
8 della legge n. 388 del 2000, emesso nei confronti della Kimiya s.r.l.
Il giudice d’appello ha ritenuto che la violazione del termine dilatorio di
sessanta giorni, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
(Statuto dei diritti del contribuente), nella specie pacificamente verificatasi e
senza che l’Ufficio avesse fornito motivazione alcuna, avesse comportato la
nullità dell’atto stesso.
2. La contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la
violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, formulando il
quesito se, in base a detta norma, “è legittimo l’avviso di accertamento
emesso prima della scadenza di sessanta giorni dal rilascio del processo
verbale di constatazione, e se, pertanto, abbia errato la CTR che nel caso di
specie ha ritenuto che l’inosservanza di quel termine ha reso illegittimo
l’atto impositivo”.
Il motivo è infondato, alla luce della recente pronuncia delle sezioni unite
di questa Corte n. 18184 del 2013, con la quale, in sede di risoluzione di
contrasto, è stato enunciato il seguente principio di diritto: .
2. Il ricorso va, quindi, rigettato.
3. La necessità dell’intervento delle sezioni unite a composizione di un
contrasto interpretativo sulla norma anzidetta induce a disporre la
compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto

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