Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4173 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. I, 21/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3516-2008 proposto da:

P.P. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

18/01/2007, n. 1384/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO che ha concluso per l’accoglimento limitatamente

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, P.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 26-10-2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, di regola ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha correttamente quantificato il danno morale, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.542,00, procedimento presupposto: 1^ grado Dicembre 1995 – Ottobre 2006), pur dovendosi modificare la motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’assenza di una istanza di prelievo.

Trattandosi di procedimento davanti al TAR, secondo giurisprudenza consolidata l’inattività della parte, esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo, può incidere sulla determinazione del quantum. Può effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensiva di tutto il procedimento (v., al riguardo, Cass. n. 14573 del 2010).

Va invece accolto il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per 2/3 compensate e per 1/3 poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario; compensa le spese per il presente giudizio di legittimità, in misura di 2/3, condannando l’amministrazione al pagamento del residuo terzo, liquidandole per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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