Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4173 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4173 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 30136-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2012
2617

BARTOLI GUGLIELMO;
– Intimato –

avverso la sentenza n. 177/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il

Data pubblicazione: 20/02/2013

06/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

07 30136 Bartoli
Fatto
Con sentenza n.177/69/2006, depositata il 6.10.2006, la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava
l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, n. 380/01/2001 che aveva
annullato gli avvisi di accertamento lrpef relativi agli anni 1994, 1995, 1996,

maggior reddito ex art. 38, comma quattro d.p.r. n. 600/73.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando
quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che mancava la prova
certa del maggior reddito accertato in base alla documentazione sequestrata
dalla guardia di finanza (n.2 fax intestati Barclys Bank- succursale di Monaco
( Francia) concernenti la situazione di depositi a termini e portafoglio titoli
obbligazionari in franchi dollari statunitensi per un totale in valuta italiana di L.
3.993.832.042
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale, per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi quattro e cinque, d.p.r.
n. 600/73, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c. ritenendo che la
documentazione bancaria rinvenuta in possesso del contribuente
costituisca prova presuntiva dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno della
propria pretesa, considerando anche il comportamento omissivo del
contribuente che non ha risposto al questionario con l’effetto di rendere
grave la presunzione di attività non dichiarate;
b) insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
ai sensi dell’art. 360, n. cinque, c.p.c., in relazione alla insufficienza degli
elementi di prove addotti dall’Amministrazione finanziaria non avendo la
CTR valutato il comportamento omissivo del contribuente che aveva
omesso di rispondere al questionario previsto dall’ad. 32,n. 4, d.p.r. n.
600/73
Il contribuente non si è costituito nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.12.2012, in cui il PG
ha concluso come in epigrafe.

nei confronti di Bartoli Guglielmo con cui veniva accertato, in via sintetica, un

Motivi della decisione
I motivi, stante la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.
In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, questa Corte ha affermato
che gli Uffici competenti sono autorizzati, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973,
artt. 37 e segg., ad avvalersi della “prova per presunzioni”, la quale
presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un
fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere

10345 del 07/05/2007)
Se è vero, infatti, che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi,
spetta all’Amministrazione finanziaria – nel quadro dei generali principi che
governano l’onere della prova – dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della
(maggiore) pretesa tributaria azionata, fornendo la prova di elementi e
circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggior reddito, è
altrettanto vero – però – che il contribuente, il quale intenda contestare la
capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l’esistenza di circostanze
modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli
elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (v. in tal senso, tra le altre,
Cass. n. 10802 del 2002).
Il comportamento omissivo del contribuente, che trascuri di rispondere ai
questionari previsti dall’art.32, n.4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600,
autorizza l’Amministrazione a procedere ad accertamento muovendo dalla
constatazione che i fatti esposti nelle richieste rispondano a verità (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 17133 del 03/08/2007)
Trattasi, con riferimento a tali presupposti normativi, all’evidenza, di errore di
giudizio da parte della CTR che ha omesso di valutare risultanze processuali
rilevanti in ordine ai motivi di impugnazione, essendosi la sentenza limitata a
ritenere “insufficiente” la documentazione prodotta dalla Agenzia ritenuta di
“dubbia natura documentale e semmai soltanto indiziaria”, valutando non
idoneo l’accertamento sintetico, “a superare un acritica e ingiustificate
imposizione tributaria di cui è incerto il presupposto imponibile”.
Il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito, del tutto
generico, non esamina i motivi di appello posti a fondamento
dell’impugnazione.
2

della prova contraria a carico del contribuente (Cass.Sez. 5, Sentenza n.

Le affermazioni riportate nel provvedimento impugnato sono molte generiche
e non sono ancorate né a presupposti di fatto specifici propri della vicenda
esaminata, né alle ragioni di diritto idonee a supportare la decisione assunta.
Entrambi i fax sequestrati erano destinati al Bartoli, (come risulta dalla lettera
accompagnatoria) e non è contestato che risultano spediti a un n. telefonico
(030 9908183) corrispondente a un’utenza di Padenghe del Garda, all’epoca
luogo di residenza del contribuente.

depositi a termine e delle obbligazioni in valuta straniera il cui ammontare
complessivo è stato presunto reddito sfuggito a tassazione, ai sensi dell’art.
38 comma quinto d.p.r. 600/73.
Il documento ritenuto probatorio delle ragioni del contribuente è costituito da
una dichiarazione, in data 23 gennaio 2001 della Barclays Bank la quale
afferma che il contribuente non è mai stato titolare di un conto presso la
Banca, senza tuttavia specificare che abbia mai avuto presso la banca titoli
in deposito a termine, così come indicato, invece, nel fax citato e non avendo
mai sostenuto l’Agenzia che il Bartoli fosse titolare di conti correnti all’estero.
La CTR ha anche omesso di valutare il comportamento omissivo del
contribuente, che trascuri di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n.
4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, circostanza che impedisce o
comunque ostacola la verifica dei redditi prodotti da parte dell’Ufficio e che
vale di per sé ad ingenerare un sospetto più che giustificato in ordine
all’attendibilità della contabilità, rendendo “grave” la presunzione di redditi
non dichiarati (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12262 del 25/05/2007)
Ricorrono,quindi,
inoltre,

nella fattispecie,entrambi i vizi lamentati, mancando,

il percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del

convincimento del Giudice in ordine ai motivi di impugnazione. (cfr Cass. V
sez. 10.11.2010 n. 2845)
Va quindi, accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che si
pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le
spese del giudizio di legittimità,

ad altra sezione della Commissione
3

Uno dei fax sequestrato della Guardia di Finanza contiene l’elenco dei

tributaria regionale della Lombardia

Li I

Così deciso in Roma, il 19.12.2012

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