Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4173 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4972/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

FERDINANDO BERARDI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1577/10/2015 emessa il 6/07/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il

20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 6 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto da V.L. avverso la sentenza n. 144/17/11 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che ne aveva respinto il ricorso contro gli atti di contestazione IRPEF 2005/2008. La CTR osservava in particolare che, pur essendo utilizzabile il documento (fiche) acquisito nell’ambito degli accertamenti derivanti dalla nota vicenda F., tuttavia tale documento non aveva adeguata valenza probatoria al fine di poter affermare la fondatezza degli atti impositivi impugnati.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 5, commi 4-5, in relazione agli artt. 2727, 2729 c.c., poichè la CTR non ha espletata adeguata valutazione globale degli indizi posti alla base degli avvisi di accertamento de quibus.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito il principio che “Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni – le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito – rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'”id quod plerumque accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale” (Sez. 3, Sentenza n. 26022 del 05/12/2011, Rv. 620317).

La sentenza impugnata non risulta conforme a tale principio, poichè ha “frazionatamente” – dunque illegittimamente – considerato, svalorizzandolo uno soltanto degli indizi rivenienti dal documento utilizzato dall’Agenzia delle entrate ai fini della irrogazione delle sanzioni oggetto della lite ossia quello del numero del passaporto del V., ma non ha considerato quelli ulteriori (coincidenza dell’indirizzo e dell’attività di impresa con quella esercitata dalla madre del contribuente) nè ha effettuato una valutazione appunto “globale” degli stessi.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice a pio per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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