Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4172 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2010, (ud. 28/10/2009, dep. 22/02/2010), n.4172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23775-2007 proposto da:

L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 25, presso lo studio dell’avvocato MEROLA PIETRO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro

tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la REGIONE ABRUZZO CENTRO

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CHIETI, in persona del Dirigente pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7590/2007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.U., con ricorso al Tribunale di Roma, ha proposto contro il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Abruzzo-Centro servizi amministrativi di Chieti una domanda rivolta alla corretta valutazione del servizio da lui prestato all’estero quale insegnante) ai fini del passaggio a classi di stipendio superiore (c.d. sopravvalutazione). Il Tribunale ha rilevato che il L. prestava servizio in un istituto scolastico di Chieti e pertanto, applicando l’art. 413 c.p.c., comma 5, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di quella sede.

L.U. propone istanza di regolamento di competenza. Le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione degli artt. 25 e 30 c.p.c., art. 413 c.p.c., commi 5, 6 e 7; del R.D. n. 1611 del 1933, art. 18, comma 2, sostituito dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 7 nonchè dell’art. 118 del CCNL comparto scuola 24 luglio 2003.

Sostiene, anzitutto, che l’art. 413 c.p.c., comma 5, sarebbe inapplicabile perchè l’obbligazione dedotta in giudizio si riferisce a periodi in cui il ricorrente non era addetto ad una istituzione scolastica dipendente dall’ufficio scolastico provinciale di Chieti, sicchè dovrebbe operare la norma di cui all’art. 413 c.p.c., comma 7, con conseguente competenza del Tribunale di Roma, come sede dell’amministrazione convenuta.

Sostiene, inoltre, che il Tribunale di Roma sarebbe competente in quanto foro dell’Amministrazione a norma dell’art. 25 c.p.c..

Sostiene, infine, che la competenza del tribunale di Roma sarebbe stabilita dall’art. 118 del C.C.N.L. comparto scuola 24 luglio 2003.

Il ricorso non è fondato.

L’applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 7 è puramente residuale e presuppone che il criterio di collegamento stabilito dal precedente comma 5 dello stesso art. non possa operare. Ma ciò, nel caso di specie, non si verifica perchè il citato comma 5 prevede la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto e tale criterio di collegamento rende possibile individuare il giudice competente.

Quindi non vi è alcuna necessità di far riferimento a criteri diversi, e in particolar a quello della sede del convenuto persona giuridica o del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. L’art. 413 c.p.c., successivo comma 6 rende inapplicabile il principio del foro erariale.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, stipulato il 24 luglio 2003 contiene nel Capo 10 – Personale delle scuole italiane all’estero, una clausola del seguente testuale tenore:

“Art. 118 – Foro competente:

1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso tutto quanto attiene all’arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma) e alla conciliazione”.

Il significato di tale clausola è facilmente apprezzabile proprio in relazione alla già notata presenza di casi nei quali non potrebbe operare il criterio di collegamento della sede, fissato dall’art. 413 c.p.c., comma 5, perchè esso non consentirebbe l’individuazione di alcun giudice italiano. Ne deriva che la clausola si riferisce solo ai casi di controversie del personale che presti servizio nelle scuole italiane all’estero. Diversamente, del resto, per l’inderogabilità dell’art. 413, sancita dal comma 8 dello stesso art. e per la conseguente non applicabilità del meccanismo di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, (nel testo vigente all’epoca dei fatti) la clausola sarebbe nulla e non potrebbe spiegare effetti.

La circostanza che il L. presti ora servizio all’estero non può evidentemente aver rilievo, ove si tenga conto dell’art. 5 c.p.c..

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Chieti;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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