Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4172 del 21/02/2011
Cassazione civile sez. I, 21/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30543/2007 proposto da:
B.B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, V. G. DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE
PAOLA GABRIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato BULLARO Nino,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il
14/11/2006; n. 228/06 R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, B.B.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Palermo del 13-10-2006, che aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per giurisprudenza consolidata, non può di regola prendersi in considerazione la “posta in gioco” relativa al procedimento presupposto (nella specie il Giudice a quo aveva rigettato la domanda, sostenendo che la pretesa davanti alla Corte dei Conti era palesemente infondata).
Il Giudice a quo ha erroneamente escluso la sussistenza di danno non patrimoniale, in contrasto con i parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte.
Va pertanto accolto sul punto il ricorso.
Trattandosi di procedimento davanti alla Corte dei Conti, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. 14753/10) l’inattività della parte, esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo, può incidere sulla determinazione del quantum. Può effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensivi di tutto il procedimento.
Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 13.900,00, per un ritardo di 27 anni e 11 mesi (durata del procedimento marzo 1978 – febbraio 2006), con riliquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 13.900,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. N. Bullaro.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011