Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4172 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4172 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso 29905-2007 proposto da:
PERAZZONI

LUIGIA,

LOMBARDI

DOMENICA,

PERAZZONI

MARINELLA, PERAZZONI MATUDINA, PERAZZONI ROBERTA,
tutte quali eredi di REMO PERAZZONI elettivamente
domiciliate in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo
studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che le
2012
2616

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

COGLIATI DEZZA ALESSANDRO giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 20/02/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 205/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 15/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COGLIATI DEZZA che
si riporta agli scritti difensivi e insiste
nell’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso limitatamente all’IVA.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VITERBO;

07 29905 Perazzoni + 4
Fatto
Con sentenza n. 205/06/06, depositata il 15.3.2007, la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Perazzoni
Roberta, Perazzoni Marinella, Perazzoni Luigi, Perazzoni Matudina,
Lombardi Domenica, quali eredi di Perazzoni Remo, avverso la sentenza
della Commissione Tributaria provinciale di Viterbo, n. 62/03/2005 che

due avvisi di accertamento Irpef e l’or, relativi agli anni 1989 e 1990,
dichiarando non dovute dagli eredi le sanzioni, ai sensi dell’art.8 D.Igs n.
472/97
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando
quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che il dedotto vizio di
notifica della cartella intestata al defunto Perazzoni Remo, effettuato al
coniuge del contribuente anziché agli eredi impersonalmente e
collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto, era sanato a seguito
dell’avvenuta costituzione in giudizio dei destinatari della cartella.
Con riferimento alla dedotta decadenza dell’ufficio dal potere di scrivere a
ruolo, ex art. 17, comma uno, lettera c) d.p.r. n. 602/73, le somme dovute in
forza della sentenza della CTP di Viterbo n. 13/03/1999, su cui si era formato
un giudicato interno, rilevava che il dies a quo iniziava a decorrere dal
passaggio in giudicato della sentenza di appello e, quindi, dal dicembre
2001, con conseguente tempestività dell’iscrizione a ruolo.
I contribuenti impugnano la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell art. 17, comma uno, lettera c) d.p.r. n.
602/73, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c. rilevando come il termine
iniziale per l’iscrizione al ruolo inizia a decorrere, per la riscossione delle
imposte relative agli imponibili non più in contestazione e coperti da
giudicato interno, dalla data di formazione di tale giudicato e non dal
passaggio in giudicato della sentenza che conclude definitivamente il
giudizio sull’accertamento.
La Agenzia delle Entrate

si è costituita con controricorso nel giudizio di

legittimità
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dichiarava legittime le somme iscritte a ruolo, a titolo di imposta, sulla base di

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.12.2012, in cui il PG
ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
La questione controversa concerne l’individuazione del dies a quo del
termine decadenziale o di prescrizione previsto dall art. 17, comma uno,
lettera c) d.p.r. n. 602/73 per l’iscrizione a ruolo delle imposte dovendosi
accertare se lo stesso decorra dall’anno successivo (2000) a quello in cui gli

giudicato interno, essendo stati impugnata dall’Agenzia la sentenza della
della CTP di Viterbo n. 13/03/1999 solo in relazione alla parte in cui la stessa
è risultata soccombente, con il conseguente passaggio in giudicato della
parte della statuizione con la quale era stato rideterminato l’imponibile,
oppure dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si conclude
definitivamente il giudizio sull’accertamento e se, comunque, possa trovare
applicazione in presenza di giudicato, il predetto termine di decadenza o
l’ordinario termine decennale prescrizionale a seguito del formarsi del
giudicato.
Occorre distinguere, ai fini della individuazione del dies a quo, due differenti
fattispecie.
Nel caso in cui si verte in tema di imposta ad aliquota fissa e non
progressiva, non richiedendosi, in tale ultimo caso, un unico atto di
liquidazione, il dies a quo, decorre con riferimento all’imposta non
contestata, dal formarsi del giudicato interno.
In caso di formazione progressiva del giudicato (anche in riferimento a
diverse componenti del reddito relative ad una medesima imposta ed alla
stessa annualità), il dies a quo decorre dalla data di formazione dei singoli
giudicati parziali, sempre che l’imposta non richieda per sua natura un unico
atto di liquidazione (ad esempio, in relazione alla necessità di determinare
un’aliquota progressiva)( cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4257 del 23/02/2007)
Tale rilievo vale per l’llor richiesta con l’avviso di accertamento impugnato.
Diversa soluzione si impone, invece, nel caso in cui, come nella fattispecie
relativa all’Irpef, si vede in tema di aliquota progressiva.
Va, al riguardo, osservato che, nel caso di parziale accoglimento del ricorso
del contribuente che riduca gli imponibili accertati e di appello del solo ufficio
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accertamenti erano divenuti in parte definitivi a seguito della formazione del

che contesti la riduzione di tali imponibili, anche se l’impugnazione parziale
comporta il passaggio in giudicato di quei punti della sentenza che non siano
stati oggetto di gravame (art. 329, comma 2, c.p.c.), con conseguente
definitività, in relazione alle parti non impugnate, dell’accertamento tributario,
tuttavia il dies a quo sia del termine decadenziale che prescrizionale,
decorre dalla passaggio in giudicato della sentenza che determina l’imposta
definitiva oggetto di iscrizione a ruolo.

iscritte a ruolo solo le imposte basate su accertamenti definitivi, con la
conseguenza che, nell’ipotesi in cui sia stato impugnato l’avviso di
accertamento, l’iscrizione a ruolo presuppone che la definitività
dell’accertamento, dovendosi pertanto fare riferimento a tale momento per la
decorrenza dei predetti termini.
Vertendosi, quindi, nel caso di specie, in tema di imposta ad aliquota
progressiva, il dies a quo da cui far decorrere il termine per l’iscrizione a
ruolo va individuato nel momento del passaggio in giudicato della sentenza
che definisce l’intero giudizio relativo all’avviso di accertamento, con la
determinazione dell’intera imposta dovuta.
Infatti, in mancanza di definitività dell’ accertamento nella sua interezza pur
essendo possibile definire un maggior imponibile con riferimento alla somma
non contestata, non è, tuttavia, possibile quantificare l’esatto ammontare
delle imposte, non essendo possibile determinare l’aliquota progressiva
applicabile sull’intero reddito accertato, essendo le aliquote d’imposta
progressivamente variabili al variare dell’imponibile accertato.
Nel caso in cui si veda in tema di imposta ad aliquota progressiva, la
mancata contestazione di una parte dell’imponibile, ancorchè si formi il
giudicato implicito sul punto, non è idoneo a far decorrere il termine di
decadenza o di prescrizione non essendo possibile determinare con
certezza l’aliquota applicabile dipendendo la stessa dall’esito del giudizio,
non ancora definito, relativo al maggior imponibile oggetto di accertamento.
Tuttavia anche con riferimento sia al giudicato progressivo, formatosi a
seguito della sentenza della CTP di Viterbo n. 13/03/1999, con riferimento
all’llor sia con riferimento al giudicato finale trova applicazione il termine
decennale di prescrizione che disciplina specificamente e in via generale la
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A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ari 14, possono essere

c.d. “actio iudicati” (cfr Cass. 10.12.2009 n. 25790), con conseguente
tempestività della cartella di pagamento
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per compensazione
delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso,

Così deciso in Roma, il 19.12.2012

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

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