Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4172 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4717/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato Pennisi Vincenzo
Alberto, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO DI PAOLA,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 506/34/2015 emessa il 3/12/2014 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata l’11/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 3 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 193/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso di C.I. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2003. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata era mentalmente corretta e comunque conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4-5 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta vizio motivazionale della sentenza in quanto motivata apoditticamente per relationem.
La censura è assorbentemente fondata.
Va infatti ribadito che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).
La sentenza impugnata si è limitata a richiamare genericamente precedenti di legittimità, senza specificarne la portata concreta rispetto al caso in valutazione e si è riferita alla sentenza appellata con espressioni di mero inargomentato consenso.
E’ dunque evidente che la stessa contrasta con l’obbligo motivazionale come precisato in detto principio di diritto e merita di essere cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame della controversia, anche in considerazione dello jus superveniens allegato dalla resistente.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017