Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4172 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 09/02/2022), n.4172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12426-2020 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA,
334, presso lo studio dell’avvocato DAMASO PATTUMELLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA
PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 4833/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositato il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
BUFFA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 13.9.19 il tribunale di Velletri ha accertato negativamente la sussistenza in capo all’assistito in epigrafe delle condizioni sanitarie per beneficiare dello status di handicap grave e della pensione di inabilità e l’ha condannato al pagamento delle spese di lite in mancanza di dichiarazione reddituale.
Avverso tale decreto ricorre l’assistito per due motivi (il primo che invoca l’art. 152 disp. att. c.p.c., e la mancata valutazione della dichiarazione reddituale presente in atti, ed il secondo che lamenta violazione degli artt. 91 e 152-bis c.p.c., per avere il giudice trascurato che l’INPS era stato in giudizio con proprio funzionario). L’INPS ha depositato delega per la difesa in giudizio.
Il primo motivo è manifestamente fondato, essendo stata ritualmente versata in atti, in allegato all’istanza di accertamento tecnico preventivo (ATP), la dichiarazione reddituale dell’assistito, pur ignorata dal tribunale (dichiarazione inoltre richiamata e debitamente trascritta nel ricorso per cassazione).
Resta assorbito il secondo motivo.
Il decreto impugnato deve dunque essere cassato nel capo delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito dichiarando irripetibili le spese di lite dell’ATP.
Spese del presente giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il capo relativo alle spese del decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese di lite dell’ATP.
condanna l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022