Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4171 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DI FORLI’-CESENA, in persona del

Prefetto pro-tempore, e MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del

Ministro pro – tempore, rappresentati e difesi, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

H.B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Forlì in data 22 novembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Leccisi Giampaolo, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che, con ricorso in data 24 giugno 2003, H.B. M. ha proposto opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS) del 15 giugno 2003 con cui i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Meldola gli avevano contestato la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per avere circolato in stato di ebbrezza;

che, a sostegno del ricorso, l’opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti di fatto dell’illecito;

che, nella resistenza della Prefettura, il Giudice di pace di Forlì, con sentenza depositata in data 22 novembre 2005, ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo da tre mesi a trenta giorni la durata della sospensione della patente di guida irrogata dal Tribunale penale di Forlì con la sentenza n. 65 del 2005, passata in giudicato, che aveva condannato il predetto alla pena di Euro 1.500 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero dell’interno, la Prefettura di Forlì-Cesena e il Ministero della difesa hanno proposto ricorso, con atto notificato l’8 gennaio 2007, sulla base di un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con l’unico mezzo (difetto di giurisdizione del giudice di pace; violazione degli artt. 648 e 649 cod. proc. civ. e degli artt. 204-bis, 220 e 224 C.d.S.) le Amministrazioni ricorrenti si dolgono che il primo giudice, in violazione dei limiti connessi alla propria giurisdizione e competenza, nonchè di quelli derivanti dal giudicato, abbia ridotto la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida disposta dal Tribunale penale;

che il motivo – che in realtà non pone una questione di giurisdizione sulla quale debbano pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di cassazione, posto che il giudice civile e quello penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l’identico potere giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 24 giugno 2005, n. 13559) – è manifestamente fondato;

che l’opposizione è stata proposta avverso un verbale di accertamento di una violazione del codice della strada costituente reato (art. 186 C.d.S.);

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 2^, 23 maggio 2008, n. 13388), nel caso di violazione del codice della strada costituente reato, il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di natura sanzionatoria, avendo esclusivamente funzione di atto interno diretto a portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria la notitia criminis e a sottoporre al prefetto la situazione di pericolo ai fini della adozione della misura cautelare della sospensione della patente;

che, pertanto, nella specie l’opposizione non poteva essere proposta;

che, a fortiori, al primo giudice era precluso ridurre la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida irrogata dal giudice penale con sentenza passata in cosa giudicata;

che, accolto il ricorso, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, in relazione al principio di diritto sopra espresso, l’opposizione al verbale deve essere dichiarata inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quale occorre provvedere, non constando che l’Amministrazione si sia costituita dinanzi al giudice del merito con il patrocinio dell’Avvocatura) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di H. B.M.. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalle Amministrazioni ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 800 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA