Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4171 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. I, 21/02/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24830-2008 proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALETTINI ROBERTO,

RESTUCCIA PATRIZIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

28/04/2008, n. 924/07 R.G.V.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.C., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Torino 26-03-2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste in giudizio il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Non può accogliersi la richiesta di un (Ndr: testo originale non comprensibile) non previsto dalla L. n. 89 del 2001, (sul punto tra le altre, Cass. n. 12689 del 20096).

Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 9.333,30; procedimento presupposto: 1 grado, gennaio 1993 – ottobre 2007; pendente alla data di deposito del ricorso; durata ragionevole: 4 anni considerata la complessità della causa, con numerose escussioni testimoniali ed espletamento di CTU; sottratto un periodo di 1 anno e 4 mesi per ingiustificata inerzia delle parti, collegata a vari rinvii da esse richieste non contestato più in questa sede.

Va invece accolto il motivo relativo alle spese di giudizio, limitatamente ai diritti, liquidati dal Giudice a quo in misura inferiore ai minimi.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, riliquidando i diritti, che determina in Euro 600,00 per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante terzo, liquidandole per l’intero in Euro 000,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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