Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4171 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26974-2018 proposto da:

CONDOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EDUARDO SORRENTINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOCERA INFERIORE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO AVALLONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1526/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 1526/9/2018, depositata il 16.2.2018, la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello di Condor s.p.a. su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Tarsu 2010 e 2011 sul presupposto che l’appello fosse privo di specifici motivi di impugnazione in quanto riproduceva il contenuto delle deduzioni proposte davanti ai primi giudici.

Condor s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza

affidando il suo mezzo a due motivi.

Il Comune di Nocera Inferiore si è costituito con controricorso. 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

La censura è fondata

La CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, sul rilievo che l’appellante avesse riproposto, nell’atto di appello, il contenuto dell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado. Il giudice, omettendo di esaminare nello specifico il contenuto dell’atto di gravame – richiamato nei passaggi argomentativi del ricorso per cassazione – in relazione al parametro normativo invocato, è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 10, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n. 20379/2017); “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016; Cass. 5864/2019). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199/2017, hanno ribadito i principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, affermando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con assorbimento della trattazione del secondo motivo con il quale si deduce l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 costituito dall’eccezione della mancanza di una delibera del Consiglio Comunale di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020

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