Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4171 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4357/2016 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI

36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FIRRIOLO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 799/7/2015 emessa, il 3/12/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il

09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 3 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da D.E. avverso la sentenza n. 57/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto a sua volta il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato era adeguatamente motivato ed era altresì fondato sulla presunzione di maggior valore dell’immobile ceduto dal contribuente derivante dall’accertamento consolidatosi ai fini dell’imposta di registro.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Va premesso in via preliminare che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione sollevata dall’Agenzia fiscale resistente non è fondata.

Vi è da ribadire che “In tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso” (Sez. 5, Sentenza n. 3755 del 25/02/2015, Rv. 634563).

Pacifico che nel caso di specie il termine c.d. lungo di proposizione del ricorso scadesse il 9 febbraio 2016, essendo la sentenza impugnata stata depositata il 9 luglio 2015, risulta appunto da detto timbro apposto sull’atto medesimo dall’Ufficiale giudiziario che esso sia stato consegnato per la notifica nella prima data e non è dunque rilevante ai fini della tempestività del ricorso la sua spedizione il giorno successivo. Ciò posto va rilevata l’assorbente fondatezza del secondo motivo del ricorso con il quale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, art. 2729 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto la fondatezza della pretesa fiscale portata nell’avviso di accertamento impugnato sulla presunzione qualificata derivante dal valore dell’immobile de quo definitivamente accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11543 del 06/06/2016, Rv. 640048).

Per questo dirimente profilo il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame che tenga conto di detto principio.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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